Legge nazionale sulla fauna selvatica
La Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, recante le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, costituisce tuttora il principale riferimento nazionale in materia di tutela degli animali selvatici.
La norma sancisce infatti il principio di conservazione, in base al quale tutte le specie di mammiferi e uccelli di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (ad eccezione di topi propriamente detti, talpe, ratti, nutrie ed arvicole) vengono qualificate come patrimonio indisponibile dello Stato tutelato nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.
In deroga a tale principio, la legge consente l’esercizio dell’attività venatoria purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole: tale pratica può svolgersi in forza di una concessione (licenza di caccia) che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla legge, i quali potranno così impossessarsi della fauna selvatica lecitamente abbattuta.
Va detto che la L.157/92 dall'insediamento del governo Meloni è stata continuamente modificata in favore del mondo venatorio e diminuito la tutela della fauna selvatica. Nessuna modifica e aggiornamento invece per gli articoli che sanzionano reati a danno della fauna selvatica, mantenendo pene oramai irrisorie perchè stabilite nel lontano 1992 in lire. La conversione in Euro ha ulteriormente reso irrilevanti le pene.
Vedi QUI la legge 157 prima delle modifiche del governo Meloni e QUI la Legge aggiornata.
L’art. 18 di questa Legge riporta l’elenco delle specie cacciabili, che vengono di seguito riportate, ed i relativi periodi in cui ne è consentito il prelievo.


Sono state intenzionalmente omesse dalla tabella le specie Colino della Virginia, Storno, Corvo, Francolino di monte, Fringuello, Passero, Passera mattugia, Passera oltremontana, Peppola, Pittima reale e Taccola in quanto escluse dall’elenco delle specie di uccelli cacciabili ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) della L. 157/1992 con D.P.C.M. del 22 Novembre 1993 e D.P.C.M. del 21 Marzo 1997, in applicazione della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Il Governo Meloni ha permesso, nel giugno 2025 attraverso la Conferenza Stato- Regioni, oltre alle specie già cacciabili anche l'abbattimento in deroga di 800.000 esemplari fra specie Fringuello e Storno, specie che da anni non erano più cacciabili. Leggi le quote spartite fra regioni e approfondisci qui.
Oltre a questo le Regioni, con delibere regionali, permettono l'uccisione in deroga di altre specie di fringillidi (vedi in news e comunicata stampa)
