Divieto di caccia sul proprio terreno

Esclusione della caccia dal proprio terreno

Nell'arco temporale di 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio, il proprietario o il conduttore può chiedere l’esclusione dei propri terreni dalla c.d. gestione programmata della caccia ( art. 15, commi 3° – 6°, della legge n. 157/1992) 

Il proprietario o il conduttore del fondo può quindi sfruttare una finestra temporale (molto ristretta in realtà), ed occorre a tal fine che essi monitorino le date di scadenza del PFV della propria regione e le date di adozione formale di quello successivo.
 

Come?

Deve inoltrare richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio al Presidente della Regione, una richiesta che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro 60 giorni. 

L’art. 15, comma 4, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede che la richiesta di sottrazione del fondo all’attività venatoria “è accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale”.

Con la  Sentenza n 254 del 2026 , il Tar di Pescara ha stabilito che la Regione può respingere una richiesta di divieto di caccia su un fondo privato solo se è in grado di dimostrare, in modo concreto e dettagliato, che quell'esclusione comprometterebbe gli obiettivi del Piano faunistico venatorio. Non bastano più automatismi burocratici o interpretazioni restrittive.

Secondo gli uffici regionali, in Abruzzo era già stata raggiunta la soglia del 30 per cento di territorio protetto sottratto alla caccia, ma per i giudici rappresenta un tetto minimo e non una percentuale insormontabile.

il Tar inoltre scrive che “il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l’esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali”. A essere richiamate apertamente sono varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la caccia, in quanto attività “a fini prevalentemente ricreativi”, non può trasformarsi in “un’ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata”. 

Inoltre, la quota del 20-30% di territorio agro-silvo-pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica, prevista dall’art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992, costituisce una "soglia minima" di tutela funzionale alla conservazione del patrimonio faunistico e non un limite massimo invalicabile a favore dell’attività venatoria. 

Pertanto, il raggiungimento di tale percentuale nella pianificazione regionale non legittima il rigetto automatico dell’istanza di esclusione del fondo dalla caccia presentata dal proprietario ai sensi dell’art. 15, comma 4, della citata legge. Tale richiesta deve essere accolta qualora non ostacoli concretamente l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, potendo essere fondata anche su ragioni etiche e morali. In ossequio ai principi della CEDU, il diritto di proprietà comprende infatti la facoltà di non rendere disponibile il proprio fondo per attività, quali la cattura e l'uccisione di animali, che risultino in contrasto con le convinzioni personali del titolare. L'amministrazione ha l'onere di fornire una motivazione puntuale che dimostri lo specifico pregiudizio arrecato dall'esclusione agli obiettivi del piano, non potendo limitarsi al mero richiamo dei limiti percentuali di legge.

Questa, si unisce a una sentenza del Consiglio di Stato n.895 del 3 febbraio 2026 sullo stesso tema, che non crea un diritto nuovo, ma che chiarisce un principio fondamentale: il proprietario può chiedere l’esclusione del proprio terreno anche per ragioni etiche. È un passaggio importante perché rafforza la dignità della scelta individuale e impone alle Regioni una motivazione seria e trasparente. Non si tratta di automatismi, ma di rispetto delle regole e dei diritti.

Divieto di caccia