Sentenze su richiesta esclusione della caccia dal proprio terreno
Con la sentenza n 254 del 2026 , il Tar di Pescara ha stabilito che la Regione può respingere una richiesta di divieto di caccia su un fondo privato solo se è in grado di dimostrare, in modo concreto e dettagliato, che quell'esclusione comprometterebbe gli obiettivi del Piano faunistico venatorio. Non bastano più automatismi burocratici o interpretazioni restrittive.
Secondo gli uffici regionali, in Abruzzo era già stata raggiunta la soglia del 30 per cento di territorio protetto sottratto alla caccia, ma per i giudici rappresenta un tetto minimo e non una percentuale insormontabile.
il Tar inoltre scrive che “il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l’esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali”. A essere richiamate apertamente sono varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la caccia, in quanto attività “a fini prevalentemente ricreativi”, non può trasformarsi in “un’ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata”.
Questa, si unisce a una sentenza del Consiglio di Stato n.895 del 3 febbraio 2026 sullo stesso tema, che non crea un diritto nuovo, ma che chiarisce un principio fondamentale: il proprietario può chiedere l’esclusione del proprio terreno anche per ragioni etiche. È un passaggio importante perché rafforza la dignità della scelta individuale e impone alle Regioni una motivazione seria e trasparente. Non si tratta di automatismi, ma di rispetto delle regole e dei diritti.