LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

Le fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche.
Importante è ricordare la gerarchia delle fonti per classificare gli atti che creano norme giuridiche, atti che hanno una diversa importanza e non hanno tutti lo stesso peso:
La fonte più importante del nostro ordinamento giuridico è la Costituzione Italiana che è sovraordinata rispetto a tutte le altre fonti, ovvero non solo le altri fonti devono essere legittimate dalla Costituzione, ma nessuna fonte è legittimata a creare norme che entrino in contrasto con la Costituzione.
La 
gerarchia tra le fonti di produzione stabilisce che la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore. Gerarchia esemplificata dalla piramide seguente.

Gerarchia fonti giuridiche

Oltre alle fonti di diritto Nazionali, vi sono anche le fonti di diritto UE, che hanno un effetto diretto o indiretto sulle disposizioni legislative dei suoi Stati membri.   Vedi   QUI    e    QUI

Il nostro ordinamento giuridico, a partire dagli anni settanta, ha quindi registrato un percorso evolutivo chiaramente orientato alla conservazione ed alla tutela della fauna selvatica, attraverso la ratifica di Convenzioni Internazionali ed il recepimento di Direttive comunitarie.

Grazie a tutte queste fonti,  si sono progressivamente introdotti e consolidati una serie di principi volti a tutelare direttamente o indirettamente gli animali selvatici, limitandone le possibilità di prelievo nell’ambiente naturale, nonché di detenzione e commercio. 

Si fa riferimento, in particolare:

alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di animali e vegetali in via di estinzione (C.I.T.E.S. – Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora) firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata in Italia con la Legge n. 874 del 19 dicembre 1975, che mira alla tutela di determinate specie animali e vegetali minacciate d’estinzione attraverso una rigorosa regolamentazione del loro commercio, in quanto riconosce che “la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future” anche per il crescente valore che ricoprono “dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico”;

 

alla Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950 e ratificata in Italia con la Legge n. 812 del 24 novembre 1978, che riconosce l’importanza degli uccelli selvatici “dal punto di vista della scienza, della protezione della natura e dell’economia propria di ogni nazione” e mira ad assicurarne la conservazione tramite:– la protezione nei periodi dell’anno in cui sono maggiormente vulnerabili;

– il divieto di prelievo o danneggiamento di nidi e uova;

– il divieto di utilizzo per i mezzi di cattura o distruzione di massa di cui all’art. 5;

– la determinazione delle condizioni che rendono possibile ai privati la detenzione in cattività delle specie protette e la regolamentazione del loro commercio;

– l’istituzione di riserve per la nidificazione ed il rifugio degli uccelli;

– la prevenzione di fenomeni di inquinamento, di contaminazione ambientale e di ogni altra causa che può determinare la distruzione degli uccelli;

– l’attività di informazione ed educazione.

L’art. 3 della Convenzione di Parigi sancisce, salvo alcune eccezioni, il “divieto di importare, esportare, trasportare, vendere, mettere in vendita, acquistare, regalare o trattenere durante il periodo di protezione della specie, qualsiasi uccello vivo o morto od ogni parte di un uccello che sia stato ucciso o catturato contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione”. 

 

alla Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979 e ratificata in Italia con la Legge n. 42 del 25 gennaio 1983.

L’accordo, nel riconoscere il crescente valore che la fauna selvatica assume “dal punto di vista ambientale, ecologico, genetico, scientifico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico” e nell’affermare che essa “costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della terra, che deve essere conservato per il bene dell’umanità”, mira a garantire la tutela di determinate specie migratrici incluse negli allegati assicurandone la protezione e la conservazione degli habitat e rimuovendo i fattori che ne minacciano la conservazione o ne ostacolano la migrazione, anche attraverso la stipula di opportuni accordi tra i singoli Stati sul cui territorio ricade l’areale di detti animali.

 

alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata in Italia con la Legge n. 503 del 5 agosto 1981, che mira a proteggere le specie di flora e fauna selvatiche in quanto rivestono un ruolo fondamentale per “il mantenimento degli equilibri biologici” ed in quanto “costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future”.

A tal fine prevede:

– l’adozione di politiche nazionali volte alla protezione degli habitat naturali delle specie di flora e fauna selvatiche, in particolare di quelle elencate negli allegati;

– il divieto di utilizzo dei mezzi di cattura o distruzione inclusi nell’allegato IV;

– il divieto di cattura, uccisione o disturbo degli animali inclusi nell’allegato II, nonché di detenzione, distruzione o raccolta delle loro uova dall’ambiente naturale;

– la regolamentazione del prelievo di animali inclusi nell’allegato III, nonché della possibilità di detenere o commerciare esemplari vivi o morti di tali specie;

– il controllo sull’introduzione di specie aliene;

– la promozione di attività divulgative ed informative.

Nell’art. 6 della Convenzione di Berna obbliga i contraenti ad adottare, per le specie di fauna incluse nell’allegato II, norme che vietino “la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall’animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo”.

 

alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata in Italia con il D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976, che mira a tutelare le zone umide per le loro funzioni ecologiche ed in quanto costituiscono habitat di flora e fauna caratteristiche, in particolare di uccelli acquatici.

 

alla Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata in Italia con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, ed alla Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 e ratificata in Italia con la Legge n. 403 del 14 ottobre 1999.

Pur non contenendo elenchi di singole specie di flora o fauna protette, tali convenzioni vincolano i contraenti a sviluppare opportune misure, strategie e programmi atti a garantire la conservazione della biodiversità e delle sue componenti, assicurando un uso responsabile e sostenibile delle risorse naturali.

 

alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (detta Direttiva “Habitat”) recepita in Italia con il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, che mira a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. La direttiva, nella quale viene riconosciuto che “la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità”,

prevede:

– il divieto di cattura, uccisione, disturbo, possesso, trasporto, delle specie incluse nell’allegato IV, per le quali sono altresì vietate la commercializzazione, lo scambio e l’offerta per lo scambio o per scopi commerciali di esemplari presi dall’ambiente naturale;

– la possibilità di regolamentare il prelievo delle specie incluse nell’allegato V;

– il divieto di utilizzo dei mezzi di cattura o distruzione inclusi nell’allegato VI;

– la tutela degli habitat di interesse comunitario inclusi nell’allegato I nonché degli habitat in cui vivono le specie di interesse comunitario incluse nell’allegato II, designati al termine di una procedura quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed inseriti in una rete ecologica europea denominata Natura 2000.

 

alla Direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (detta Direttiva “Uccelli”) recepita in Italia con la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 (a tal fine modificata dall’art. 42 della Legge n. 96 del 4 giugno 2010), che mira ad assicurare la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici naturalmente viventi sul territorio europeo.

A tal fine la direttiva prevede:

– il divieto di cattura, uccisione, detenzione e disturbo delle specie di uccelli incluse nell’allegato I, nonché il divieto di distruzione e danneggiamento dei loro nidi e di raccolta e detenzione delle uova;

– Il divieto di caccia durante la stagione riproduttiva e durante il ritorno degli uccelli ai loro luoghi di riproduzione (caccia primaverile) non è consentita.

– la regolamentazione dello sfruttamento delle specie di uccelli incluse nell’allegato II;

– il divieto di utilizzo dei mezzi di cattura o distruzione inclusi nell’allegato IV;

– il controllo sull’introduzione di specie aliene;

– la tutela degli habitat degli uccelli inclusi nell’allegato I attraverso l’istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) inserite nella rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE;

– la limitazione del commercio di uccelli vivi e morti, commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche’ loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione di specie quali: fagiano, colombaccio e germano reale, pernice, starna.

 

alla Legge 157/1992 

La Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, recante le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, costituisce tuttora il principale riferimento nazionale in materia di tutela degli animali selvatici.

La norma sancisce infatti il principio di conservazione, in base al quale tutte le specie di mammiferi e uccelli di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (ad eccezione di topi propriamente detti, talpe, ratti, nutrie ed arvicole) vengono qualificate come patrimonio indisponibile dello Stato tutelato nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.

In deroga a tale principio, la legge consente l’esercizio dell’attività venatoria purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole: tale pratica può svolgersi in forza di una concessione (licenza di caccia) che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla legge, i quali potranno così impossessarsi della fauna selvatica lecitamente abbattuta.

L’art. 18 della L. 157/1992 riporta l’elenco delle specie cacciabili, che vengono di seguito riportate, ed i relativi periodi in cui ne è consentito il prelievo.

 

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

Allodola (Alauda arvensis) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12
Lepre comune (Lepus europaeus) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12
Lepre sarda (Lepus capensis) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12
Merlo (Turdus merula) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12
Minilepre (Silvilagus floridamus) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12
Pernice rossa (Alectoris rufa) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12
Pernice sarda (Alectoris barbara) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12
Quaglia (Coturnix coturnix) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12
Starna (Perdix perdix) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12
Tortora (Streptopelia turtur) Art.18 a). 3° dom.sett-31/12

 

Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

Alzavola (Anas crecca) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Beccaccia (Scolopax rusticola) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Beccaccino (Gallinago gallinago) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Canapiglia (Anas strepera) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Cesena (Turdus pilaris) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Codone (Anas acuta) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Colombaccio (Columba palumbus) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Combattente (Philomachus pugnax) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Cornacchia nera (Corvus corone) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Fagiano (Phasianus colchicus) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Fischione (Anas penepole) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Folaga (Fulica atra) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Frullino (Lymnocryptes minimus) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Gazza (Pica pica) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Germano reale (Anas platyrhynchos) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Ghiandaia (Garrulus glandarius) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Marzaiola (Anas querquedula) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Mestolone (Anas clypeata) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Moretta (Aythya fuligula) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Moriglione (Aythya ferina) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Pavoncella (Vanellus vanellus) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Porciglione (Rallus aquaticus) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Tordo bottaccio (Turdus philomelos) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Tordo sassello (Turdus iliacus) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1
Volpe (Vulpes vulpes) Art.18 b). 3° dom.sett-31/1

Sono state intenzionalmente omesse dalla tabella le specie Colino della Virginia, Storno, Corvo, Francolino di monte, Fringuello, Passero, Passera mattugia, Passera oltremontana, Peppola, Pittima reale e Taccola in quanto escluse dall’elenco delle specie di uccelli cacciabili ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) della L. 157/1992 con D.P.C.M. del 22 Novembre 1993 e D.P.C.M. del 21 Marzo 1997, in applicazione della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici

 

 

Dal 1 ottobre al 30 novembre:

Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) Art.18 c). 1°ott.-30/11
Capriolo (Capreolus capreolus) Art.18 c). 1°ott.-30/11
Cervo (Cervus elaphus) Art.18 c). 1°ott.-30/11
Coturnice (Alectoris graeca) Art.18 c). 1°ott.-30/11
Daino (Dama dama) Art.18 c). 1°ott.-30/11
Fagiano di monte (Tetrao tetrix) Art.18 c). 1°ott.-30/11
Muflone, con esclusione della popolazione sarda (Ovis musimon) Art.18 c). 1°ott.-30/11
Pernice bianca (Lagopus mutus) Art.18 c). 1°ott.-30/11
Lepre bianca (Lepus timidus) Art.18 c). 1°ott.-30/11

 

Dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio:

Cinghiale (Sus scrofa) Art.18 d). 1°ott.-31/12 o 1°nov-31/1

Dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione in Sicilia

Lepre italica (Lepus Corsicanus) Art.18 e). 15 ott.-30/11

 

Gli animali appartenenti a tutte le specie sopra elencate possono essere abbattuti esclusivamente con i mezzi tassativamente previsti dall’art. 13 della L. 157/1992.

Si tratta principalmente di fucili aventi determinate caratteristiche costruttive e dotati di uno specifico munizionamento, tuttavia è ammesso l’esercizio venatorio anche mediante l’uso dell’arco o del falco.

Tra i mezzi vietati la Legge specifica il divieto assoluto ai richiami da caccia sonori a funzionamento meccanico, elettromagnetico  ed elettronico.  L’articolo 21, lettera “r” ,della Legge 157/1992 sulla Caccia, infatti,  recita testualmente:  “E’ vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.” Consigliata la lettura de: il punto sulla caccia illecita con uso dei richiami elettroacustici a cura di Augusto Atturo

La L. 157/1992 prevede che la fauna selvatica possa essere abbattuta anche dalle Regioni in piani di controllo, per motivi di conflitto con determinate attività antropiche, in particolare con l’agricoltura.

Le procedure e le modalità attraverso cui tali interventi possono essere realizzati sono chiaramente esplicitate dall’art. 19 della L. 157/1992 che prima della modifica proposta da FdI e approvata dal governo Meloni recitava:

devono essere innanzitutto effettuati dei tentativi di contenimento dei danni arrecati dalla fauna mediante l’impiego di metodi ecologici selettivi, ad esempio fornendo delle fonti trofiche alternative oppure impedendo l’accesso in determinate aree agli animali mediante l’installazione di opportune recinzioni. La valutazione dei metodi ecologici da applicare deve essere effettuata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il quale deve altresì verificarne l’efficacia: nel caso in cui tali metodi non dovessero risultare sufficienti, le Regioni potranno autorizzare, in extrema ratio, l’esecuzione di piani di abbattimento che dovranno essere eseguiti dagli agenti di Polizia Provinciale, i quali potranno essere coadiuvati a tal fine dai proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi ovvero dalle guardie forestali e guardie comunali, purché ciascuno di questi sia in possesso di licenza per l’esercizio venatorio.

Inoltre, similari interventi di controllo numerico della fauna selvatica sono previsti dall’art. 11 co. 4 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette.

All’interno di tali aree, quali Parchi e Riserve naturali nazionali o Regionali, sono possibili piani di controllo, accertati dall’Ente gestore, mediante abbattimenti selettivi di fauna selvatica.

Questi, devono avvenire sulla base di quanto previsto nel regolamento dell’area protetta, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente stesso, che li attua tramite il proprio personale ovvero avvalendosi di persone all’uopo espressamente autorizzate.

Il Governo Meloni ha però modificato l’art.19  della Legge 157/92 togliendo la priorità dell’utilizzo dei metodi ecologici e non cruenti, riducendo l’importanza del parere di ISPRA e coinvolgendo i cacciatori nei piani di controllo e abbattimento fauna selvatica.

Un estratto delle modifiche alla Legge Nazionale“ Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria… I piani di cui al secondo periodo sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale… “…”Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare…”

Leggi per intero le  modifiche all’art.19 apportate dal governo Meloni

 

Alle Leggi Regionali: recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Ai Regolamenti Regionali

 

L’Italia si compone di 20 regioni, delle quali 5 a statuto speciale e 15 a statuto ordinario. Di seguito link utili con Leggi Regionali in recepimento alla L. 157/92 e regolamenti Regionali

 

 

– Legge 189/2004

Legge 20 luglio 2004, n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. Se l’impiego degli animali e la loro detenzione avviene al di fuori dei canoni stabiliti dalle leggi speciali in materia, può essere utilizzata la tutela prevista dalla Legge 189/2004.

 

Regolamento (UE) 2021/57
Il Regolamento (UE) 2021/57 che entrerà in vigore il 15 febbraio 2023:

A partire dal 15 febbraio 2023, limiterà l’uso di munizioni contenenti Piombo all’interno o in prossimità di zone umide.
Informazioni sul rischio del Piombo in pallini, proiettili e attrezzatura da pesca

 

 

 

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