Caccia in divieto generale
SISTEMA SANZIONATORIO PENALE DEI PERIODI DI CACCIA
La legge statale sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157 (che è stata esclusa dal novero delle disposizioni soggette a depenalizzazione a seguito delle recenti modifiche legislative) ha statuito che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato: gli animali selvatici, in precedenza considerati “res nullius”, sono oggi considerati proprietà comune di tutti, di appartenenza all’ambiente e costituenti patrimonio indisponibile dello Stato, così come sancito dal secondo comma dell’articolo 826 c.c. “La delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 risponde all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui ha esclusiva potestà legislativa lo Stato. La disciplina statale che prevede precise ed inderogabili date di apertura e chiusura per l’attività venatoria si inserisce, dunque, in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna che si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso. La suddetta disciplina risponde senz’altro a quelle esigenze di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard di tutela uniforme che deve essere rispettato nell’intero territorio nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale” (Corte Cost., sent. 536/2002).
Orbene, la violazione - da parte del cacciatore - dei limiti temporali della stagione venatoria rientra nell’alveo della contravvenzione penale ex art. 30 lett. a) della legge n. 157 del 1992 che prevede “l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929,00 ad € 2.582,00 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18”. In ossequio a quanto disposto dal successivo art. 32 delle medesima legge 157/1992, inoltre, il Questore dispone la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni.
In materia di stagione venatoria, la Corte di Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39287 del 11/10/2005, Rossi, Rv. 232365) ha stabilito che il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale, previsto dall'art. 30, lett. a), L. 157/1992, è configurabile anche nel caso in cui venga abbattuto un esemplare nel periodo della stagione venatoria aperta, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale, ai sensi dell'art. 18 della citata legge, è consentita la caccia alla specie cui l'animale abbattuto apparteneva. Invero, l'art. 30 nel sanzionare le condotte vietate richiama integralmente l'art. 18 della legge 157 del 1992, sicché il divieto di caccia va inteso sia in via generale, sia in via specifica, potendo la Regione svolgere un ruolo integrativo rispetto allo Stato. Ne consegue che il concetto di divieto "generale" fissato dall'art. 18 L.157/1992 va inteso con riferimento non solo all'arco temporale nel quale la caccia è sospesa per tutte le specie cacciabili, ma anche in relazione ai divieti specifici per singole specie posti dalle Regioni.