CONTINUA LO STOP DEL CONTROLLO CRUENTO DEL CINGHIALE

 

Il Consiglio di Stato a seguito dell’udienza del 13 dicembre u.s. ha rigettato il ricorso della Città Metropolitana di Torino tendente a fare annullare l’Ordinanza di sospensiva delle attività di controllo del cinghiale decretata dal TAR Piemonte il 4 ottobre 2018 a seguito del ricorso di LAC, LAV, Ecospirituality Foundation, OIPA.

Una grande vittoria animalista contro la politica di abbattimento degli animali !

La legge nazionale prevede che gli abbattimenti possano essere effettuati solo come extrema ratio dopo avere dimostrato l’inefficacia degli interventi ecologici, non possano essere realizzati dai cacciatori e debba essere sempre richiesto il parere dell’ISPRA.

La Città Metropolitana, addirittura sostenendo l’origine alloctona del cinghiale, riteneva di poter applicare la legge regionale 9/2000 ignorando il dettato della legge nazionale.
Il Consiglio di Stato le ha dato torto. E’ la terza sconfitta consecutiva decretata dai Giudici Amministrativi su questo tema a carico dell’ente pubblico.

Il Programma di controllo del cinghiale 2018 approvato dalla C.M nel dicembre 2017 era stato impugnato dalle associazioni animaliste ed era stato sospeso dal TAR Piemonte. La C.M aveva riproposto un nuovo programma di controllo accogliendo solo marginalmente i rilievi di illegittimità e proseguendo con pervicacia sulla strada degli abbattimenti affidati ai cacciatori.

Il 4 ottobre u.s il TAR aveva nuovamente sospeso il nuovo programma. Contro questa sospensiva la C.M. aveva proposto ricorso al Consiglio di Stato. Oggi per la terza volta consecutiva arriva la censura a carico della C.M da parte del massimo organo di giustizia amministrativa .
“Per la Città metropolitana è ora di rivedere in toto le strategie di prevenzione dei danni e di gestione della fauna selvatica”.

Il prossimo programma di controllo del cinghiale 2019 dovrà essere rispettoso della legge e degli animali.” Se errare è umano, perseverare è diabolico.” Già in settimana sarà inviata alla Città Metropolitana una formale diffida.

Il prossimo 10 gennaio 2019 in sede di giudizio di merito è assai probabile che giunga per la C.M di Torino ad opera del TAR Piemonte il quarto pronunciamento negativo.

Non ci fermeremo.

Il Vicepresidente

Roberto Piana

 

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Pubblicato il 14/12/2018

N. 06096/2018 REG.PROV.CAU.
N. 09501/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9501 del 2018, proposto da

Citta’ Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo, Alberto Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;

contro

– Oipa Italia Onlus, L.A.C. (Lega per l’Abolizione della Caccia)-Sezione Piemonte, Ecospirituality Foundation Onlus, L.A.C. (Lega per L’Abolizione della Caccia), L.A.V. (Lega Antivivisezione Onlus), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mia Callegari, Andrea Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Mainetti in Roma, piazza Mazzini, 27;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00403/2018, resa tra le parti, concernente approvazione del programma per il contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino – anno 2018;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Oipa Italia Onlus, di L.A.C. (Lega per l’Abolizione della Caccia), di L.A.C. (Lega per l’abolizione della Caccia)-Sezione Piemonte e di L.A.V. (Lega Antivivisezione Onlus) e di Ecospirituality Foundation Onlus;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Alberto Romano per sé e su delega di Carlo Emanuele Gallo e Valentina Stefutti su delega di Andrea Fenoglio e delega dichiarata di Mia Callegari;

Ritenuto che:
– quanto alla necessità e rilevanza del parere di ISPRA e della valutazione dell’inefficacia dei metodi di controllo ad esso demandata, la tesi al centro dell’appello – basata sulla perdurante vigenza della l.r. Piemonte 9/2000 e
sulla indipendenza della relativa disciplina rispetto all’ambito di applicazione dell’art. 19, comma 2, della legge 157/1992, in ragione del carattere della specie cinghiale (in quanto alloctona, introdotta a fini commerciali nelle riserve e moltiplicatasi per le continue manipolazioni umane prima e per la naturale prolificità poi) – non sembra trovare conferma nell’art. 2, comma 2, della legge 157/1992 e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentt. nn. 151/2011; n. 227/2011; n. 303/2013; n. 139/2017), e comunque può essere approfondita, unitamente ai connessi profili di incostituzionalità della disciplina regionale, solo in sede di esame del merito, per il quale il TAR ha fissato l’udienza del 10 gennaio 2019;
– nelle more, alla luce del principio di precauzione, occorre accordare prevalenza ad un’interpretazione che faccia salva l’applicazione della più rigorosa norma di tutela della fauna selvatica;
– quanto all’adeguatezza delle motivazioni del provvedimento impugnato (paragrafo 4) per superare i rilievi critici contenuti nel parere di ISPRA, esse, come sottolineato dal TAR, riguardano i presupposti giustificativi del piano di abbattimenti (rilevante numero di incidenti, entità dei danni stimati) ovvero le difficoltà che incontra la concreta attuazione dei metodi di controllo ecologici (necessità di una elettrificazione estremamente diffusa e implicazioni finanziarie), ma non sembrano idonee a dimostrarne l’inefficacia, agli effetti di cui all’art. 19, comma 2, cit.;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello (Ricorso numero: 9501/2018).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere

L’ESTENSORE
Pierfrancesco Ungari

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

 

DOVE SIAMO

Sede Legale:                        Via Ernesto Murolo 11  00145 Roma

 

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