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Toscana - domanda per l'esclusione della caccia dai propri terreni

Firefly sposta il cartello a destra e deve occupare la metà destra della foto 478111

Con l'imminente pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana della delibera di approvazione del Piano faunistico venatorio, si apre la possibilità  per richiedere l'esclusione dell'attività venatoria dal proprio fondo, senza necessità di costose recinzioni perimetrali

L' art. 15, comma 3, della legge 157/92 prevede infatti che: "il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni." 

Occorre pertanto approfittare di questa finestra temporale di 30 giorni, visto che la prossima possibilità si ripresenterá solo fra 5 anni. 

 

La domanda dovrà essere corredata degli opportuni riferimenti catastali ed anagrafici del proprietario o conduttore del fondo interessato.
Sarà inoltre utile anche aggiungere ulteriori motivazioni, oltre che di tipo etico, riguardanti la necessità di tutelare produzioni agricole, attività agrituristiche, pubblica incolumità, animali selvatici presenti nell'area, ecc. , arricchendo quanto possibile la eventuale documentazione a corredo dell'istanza.

L'esclusione del terreno dalla caccia varrà per la durata del piano faunistico venatorio.

Per procedere consigliamo in via preferenziale di utilizzare il link di Regione Toscana

La domanda dovrà essere inviata accedendo a una specifica pagina web che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana, come precisato dall’articolo 39 della Legge regionale n.18 del 31 luglio 2026 pubblicata sul BURT n.43 del 4 agosto 2026. Al momento la pagina non è ancora disponibile, ma gli uffici regionali hanno garantito che lo sarà nel momento in cui verrà pubblicato il Piano Faunistico Venatorio.

Abbiamo richiesto precise informazioni e  la struttura regionale preposta ci ha riferito che il Piano deve ottemperare ancora alcuni passaggi istituzionali per essere poi pubblicato. 
È prevista la pubblicazione I primi giorni di settembre, da quel momento scatterà il conto alla rovescia per chiedere di vietare la caccia sui propri terreni. 

Sarà nostra cura monitorare il Bollettino Regionale, così da aggiornare questo articolo e i nostri social per informare tempestivamente chi voglia approfittare di questa opportunità per impedire l’ingresso dei cacciatori nei propri terreni 

In alternativa, scaricare il modulo qui sotto da inviare via Pec o con raccomandata A/R al PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA Via Di Novoli 26 50127 Firenze regionetoscana@postacert.toscana.it

QUI nostro modulo per chiedere l'estromissione dei propri terreni alla caccia sfruttando la pubblicazione del nuovo piano faunistico venatorio

 

Per completezza di informazione riportiamo la Legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 

art. 25 (commi dal 7 al 10)
7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico presenta alla struttura regionale competente richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio o delle eventuali modifiche. 
8. La struttura regionale competente  entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l’accoglimento o il rifiuto della stessa sulla base dei criteri definiti nel regolamento regionale. 
9. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia di cui al precedente comma entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 6, comma 5 . La Regione  può aggregare tali fondi ad uno degli Istituti faunistici di protezione previsti dal Piano faunistico-venatorio.
10. Il divieto per i fondi di cui al precedente comma è reso noto mediante l’apposizione, o da parte dell’organo gestore dell’Istituto o da parte del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta "Divieto di caccia ai sensi dell’art. 25 della l.r.12 gennaio 1994, n.3 ." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presente legge.

Art. 26
- Tabelle di segnalazione
1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati e lungo le strade che li attraversano, fatta eccezione per le strade vicinali e poderali, su pali o alberi tinteggiati di bianco. Nel caso di utilizzo di alberi le tabelle sono appese con fascette di plastica. 
2. Le tabelle sono poste  in modo tale che dalla posizione di ciascuna di esse siano visibili le due tabelle contigue.
3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.
4. Le tabelle perimetrali di segnalazione dei divieti di caccia devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

Per chi invece voglia vietare la caccia sul proprio terreno, ma risiede in regioni diverse dove non vi è ancora la nuova pubblicazione del Piano faunistico venatorio, oppure vuol rimanere slegato dalla scadenza del piano faunistico venatorio e ottenere un divieto di caccia per sempre, può far escludere il proprio terreno dall'attività venatoria realizzando l'altro tipo di fondo chiuso, ossia quelo che richiede una recinzione alta almeno cm1,20 .

Chi volesse ulteriori informazioni può chiamare il numero di telefono 0247711806 o info@abolizionecaccia.it