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SENTENZA TAR LOMBARDIA ANNULLA ALCUNE PARTI DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

SENTENZA TAR LOMBARDIA ANNULLA ALCUNE PARTI DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE LAC Lega Abolizione Caccia

Con sentenza n. 2203 dell’ 11 ottobre, la IV Sezione del TAR Lombardia, su ricorso della Lega Abolizione Caccia – LAC (patrocinata dallo studio legale Linzola), ha annullato alcune parti del calendario venatorio regionale emanato dalla Giunta regionale lombarda.

Per effetto della “sentenza breve”, immediatamente esecutiva e che NON necessita di ulteriori atti o comunicazioni applicative, è stato disposto, a causa della “mancanza di congrue motivazioni” nel provvedimento:

– il divieto di caccia alle specie TORTORA, PAVONCELLA e MORETTA, per sfavorevole stato di conservazione;

– il posticipo dell’apertura della caccia all’ ALLODOLA al 1 ottobre;

– la chiusura anticipata della caccia al 20 gennaio (anziché 31 gennaio) alle specie TORDO BOTTACCIO, CESENA e TORDO SASSELLO;

– la anticipazione della chiusura della caccia alla QUAGLIA al 31 ottobre;

– per la caccia alla COTURNICE, bloccata, vanno preliminarmente adottate misure di gestione secondo un piano di gestione nazionale.

Sconfitte sonoramente la Regione Lombardia e le associazioni venatorie ANUU, Federcaccia, Enalcaccia, ACL, Ass. Libera Caccia, che si erano costituite in giudizio.

Durante l’udienza di merito sul provvedimento di sospensione, i legali della Regione e delle associazioni venatorie, tutti schierati contro la Lac, hanno presentato centinaia di
pagine di controdeduzioni prive di qualsiasi validità scientifica e giuridica per difendere l’ennesima stagione di caccia fuori dalle regole, dalla scienza e dalla decenza.
Il risultato è stato ancora una volta un successo, vale a dire il rigetto parziale delle tesi regionali e di un calendario approvato un giorno prima dall’apertura della caccia che ha ancora una volta aperto gli spari a specie in grave declino che dovrebbero essere rigorosamente tutelate.

Siamo grati all’assessore regionale Rolfi, la cui manifesta impreparazione, eludendo platealmente i pareri scientifici obbligatori dell’ISPRA, ha contribuito non poco a questo importante risultato di tutela della fauna selvatica nel contesto lombardo, anche a fronte delle forti pressioni di piccole corporazioni egoiste”, dichiara la LAC.

Tutto da rifare per il Pirellone, sperando che la nuova sconfitta induca finalmente a lasciar perdere le forzature legali e i regali indecenti che in Lombardia sembrano premiare solo una categoria: quella dei cacciatori .

Milano, 11.10.2021

 

 

202102203 sentenza Tar Lombardia