CHI RISARCISCE LE VITTIME (UMANE) DELLA CACCIA ?
CHI RISARCISCE LE VITTIME (UMANE) DELLA CACCIA ?
Un proiettile vagante di carabina ha colpito un ciclista e il responsabile se l’è data a gambe ? Un cacciatore con assicurazione scaduta ha colpito il parabrezza di un’auto o ha ucciso per errore un animale d’allevamento ? Vediamo quali sono le possibilità risarcitorie per i cittadini.
Il tutto con la premessa che i cacciatori identificabili, già assicurati (obbligatoriamente) per la responsabilità civile verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, ne rispondono anche attraverso le polizze stipulate.
Ma frequentemente le cronache di stampa riferiscono anche di episodi conseguenti all’attività venatoria, con responsabilità di ignoti, ove il danno provocato “passa in cavalleria”.
Cos’è il Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia (FGVC) ha l’obiettivo di assicurare un supporto economico alle persone che subiscono danni causati da cacciatori non identificati, non assicurati o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta.
Il Fondo è alimentato da un contributo versato annualmente alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria.
La misura del contributo è determinata annualmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Modalità d’intervento
Possono accedere al fondo le vittime di incidenti venatori, che possono essere sia cacciatori che non cacciatori, inclusi i familiari delle vittime. Il Fondo risarcisce i danni nell’esercizio dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei seguenti casi:
- se l’esercente l’attività venatoria non è identificato: il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidità permanente superiore al 20%. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- se l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulta coperto dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile: il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare, per questi ultimi, sia superiore all’importo stabilito nel regolamento di attuazione (500,00 euro);
- se l’esercente l’attività venatoria è assicurato con una compagnia in stato di liquidazione coatta (o vi sia posta successivamente): il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di 500,00 euro.
Come presentare la richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento può essere presentata utilizzando il modulo (pdf) che è possibile scaricare dal sito Consap.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e spedito, comprensivo della documentazione necessaria per dimostrare i danni subiti, all’impresa designata competente per territorio, che provvederà all’istruttoria ed al risarcimento.
IMPRESE DESIGNATE (AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.33 DEL 19.05.2015) PER I SINISTRI ACCADUTI DAL 01.07.2015
Imprese:
Allianz S.p.A Piazza Tre Torri 20145 Milano
Regioni di Competenza: Lombardia, Lazio, Marche, Basilicata, Puglia, Emilia Romagna e Repubblica di San Marino
Contatto telefonico 800.553399(Numero verde) e PEC Allianz.spa@pec.allianz.it
Generali Italia S.p.A Via Marocchesa, 14
Regioni di Competenza: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Abruzzo e Molise 31021 Mogliano Veneto (TV)
Contatto telefonico 800.864316
(Numero verde) generaliitalia@pec.generaligroup.com
Società Reale Mutua di Assicurazioni Via Corte D'Appello, 11-10122 Torino
Regioni di competenza: Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Sardegna
Contatto telefonico 011.4314269 realemutua@pec.realemutua.it
SARA Assicurazioni S.p.A. Via Po, 20 - 00198 Roma
Regioni di competenza: Toscana, Umbria, Calabria e Sicilia
Contatto telefonico 800095095 (Numero verde) 068475532 saraassicurazioni@sara.telecompost.it
Per saperne di più
Per un ulteriore approfondimento sul tema, ed in particolare sulle procedure per il risarcimento, è possibile consultare il sito Consap – Sezione fondo di garanzia per le vittime della caccia.
I risarcimenti erogati dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia nel periodo 2020-2025

Come possiamo subito notare, il numero dei risarcimenti su base nazionale è assolutamente irrisorio e non commisurato al numero reale dei danni e degli incidenti di caccia provocati soprattutto da cacciatori rimasti non identificati, desumibile quantomeno dalle cronache di stampa. Influiscono su questi risultati:
- la mancata conoscenza dell’esistenza del Fondo,
- le disposizioni di legge e regolamentari troppo limitative riguardo al requisito dell’invalidità,
- l’impossibilità di essere risarciti per danni a persone o cose provocati da cacciatori rimasti ignoti,
- la franchigia di 500 euro per i danni causati a persone o cose da cacciatori non assicurati.
Gestione
Il Fondo era stato istituito inizialmente dall’art. 25 della legge n. 157 del 1992, disposizione poi abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre, n. 209) che lo disciplina, oggi, agli articoli 302, 303 e 304.
Purtroppo, l’art. 302 del D. Lgs. 209/2005 ha limitato fortemente i risarcimenti causati da cacciatori non identificati (i più frequenti), escludendo i danni alle cose e restringendoli solo ai danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20%. Come abbiamo visto in precedenza, maggiori sono le possibilità di risarcimento attraverso il Fondo per danni causati da cacciatori identificati ma non assicurati oppure assicurati con impresa in stato di liquidazione coatta.
Il Fondo è sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è amministrato da Consap (Concessionaria esercizi assicurativi pubblici spa), con l'assistenza di un apposito Comitato.
Il Comitato è presieduto dal presidente o, in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.
Fanno parte del Comitato:
- due rappresentanti del Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- un rappresentante dell'(IVASS);
- il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attività del Fondo caccia;
- un rappresentante delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;
- un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
Le attività del Ministero
Il Ministero delle Imprese si occupa, in relazione al Fondo, soprattutto di tre aspetti: vigilanza, nomina dei componenti del Comitato e determinazione del contributo annuale.
Vigilanza
Il Ministero delle Imprese può chiedere al Fondo, in qualunque momento, notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre, ove lo ritenga necessario, accertamenti (art. 30 del decreto 28 aprile 2008, n.98).
Nomina dei componenti del Comitato di gestione
Le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo, nonché la composizione del relativo Comitato di gestione, sono stabilite dal decreto 28 aprile 2008.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto ministeriale per un periodo di tre anni.
L'ufficio di segreteria del Comitato è composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero e un dipendente della CONSAP.
Decreto di determinazione del contributo annuale
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro delle Imprese determina, con proprio decreto e tenuto conto dei risultati dell’esercizio riportati nel rendiconto della gestione dell’anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell’anno successivo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia (attualmente 10% sui premi incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato).
A questo proposito, per l’anno 2026, è stato adottato il decreto del 22 dicembre 2025.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo, 7 settembre 2005, n. 209
Codice delle assicurazioni private - DM 28 aprile 2008, n.98
Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. - Provvedimento IVASS n. 33 del 19 maggio 2015
Nuova designazione delle imprese incaricate della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della Caccia.
Vedi anche
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia (consap.it)
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