Tenuità del fatto Spiegazione e sentenze

Il 2 aprile 2015 è entrato in vigore il D. Lgs. 16 marzo 2015 n. 28, concernente “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto”, che costituisce esercizio della delega attribuita con l’art. 1 lett. m) della Legge 28 aprile 2014 n. 67.

In primis va segnalata una fondamentale evidenza, ovvero che l’istituto non comporta alcuna depenalizzazione essendo comunque rimesso al magistrato, attraverso un procedimento interamente giurisdizionale, l’apprezzamento, con valutazione in concreto e caso per caso, della non punibilità.

Il nuovo istituto si colloca accanto alle numerose ipotesi già previste dal codice e dalle leggi speciali, in cui un fatto costituente reato – di cui devono ricorrere tutti i presupposti – non è punibile, sulla base della ricorrenza degli specifici requisiti indicati dalla norma.

In altri termini: la particolare tenuità del fatto presuppone un’offesa esistente e tipica costituente reato che, tuttavia, per scelta legislativa non è punibile.

Di portata certamente rivoluzionaria e del tutto peculiare è il profilo processuale del nuovo istituto, giacché viene attribuito un ruolo di primo piano al Pubblico Ministero, il quale già nella fase delle indagini preliminari può richiedere l’archiviazione (oltre che per infondatezza della notitia criminis, quando manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato) nei casi in cui la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p., per particolare tenuità del fatto.

La specificità della previsione ha imposto l’introduzione del nuovo comma 1bis dell’articolo 411 c.p.p., ove si ricostruisce la scansione procedimentale. Il magistrato inquirente, infatti, dovrà dare avviso della richiesta di archiviazione sia alla persona sottoposta alle indagini che alla persona offesa. La necessità di tale avviso, per il primo discende dagli effetti che, comunque, derivano in concreto da un provvedimento che attribuisce un fatto reato e dalla sua riconducibilità all’indagato stesso, il quale potrebbe, in ipotesi, proporre istanza di oblazione (ove ne ricorrano i presupposti), ottenendo così gli effetti più favorevoli dell’estinzione del reato. Per la persona offesa, invece, detta esigenza deriva dalla possibilità concessa alla vittima del reato di indicare eventuali elementi che possano condurre ad escludere la causa di non punibilità ritenuta sussistente dal pubblico ministero.

Sentenza di Cassazione penale Sez. III,  n. 15449 del 2015 

Una delle prime pronunce sulla nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e afferma che tale istituto è applicabile ai reati tributari, ma nel caso specifico rigetta l'applicazione perché l'imputato (un liquidatore) aveva costituito un trust per sottrarre fraudolentemente ingenti somme all'Erario, operazione giudicata non di tenue offensività, escludendo la non punibilità e confermando la condanna. 

Contesto:

  • La sentenza è stata emessa pochi giorni dopo l'entrata in vigore dell'art. 131 bis c.p. (D.Lgs. 28/2015).
  • Riguarda un caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.Lgs. 74/2000, art. 11). 

Punti chiave della sentenza:

  1. Applicabilità ai reati tributari: La Corte ha riconosciuto che l'istituto della tenuità del fatto può, in linea di principio, essere applicato anche ai reati tributari, anche se la soglia di punibilità è superata, valutando l'entità dell'offesa in relazione a tale superamento.
  2. Sottrazione fraudolenta: Il reato si configura come reato di pericolo (art. 11 D.Lgs. 74/2000), e non richiede una procedura esecutiva in corso, basta l'idoneità dell'atto a renderla inefficace.
  3. Esclusione della tenuità: Nel caso specifico, la Corte ha rigettato l'istanza di non punibilità, ritenendo la condotta (costituzione di un trust per occultare debiti tributari per centinaia di migliaia di euro) non di "particolare tenuità", data la gravità dell'offesa e l'elevato importo, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p..
  4. Applicabilità ai processi in corso: La sentenza ha confermato che l'istituto può essere applicato anche a procedimenti già in corso al momento dell'entrata in vigore della norma. 

In sintesi, la sentenza ha chiarito i primi limiti giurisprudenziali dell'art. 131 bis c.p., confermando la sua applicabilità generale ma escludendola in casi di condotte di rilevante gravità, come quella di un liquidatore che tenta di frodare il fisso per ingenti somme. 

Sentenza di Cassazione Penale, Sez. I, n. 27246 depositata il 30/06/2015

Stabilisce che un fatto non ritenuto di lieve entità (ai sensi dell'art. 131-bis) non può essere neppure considerato di "particolare tenuita" negando la possibilità di applicare entrambe le disposizioni contemporaneamente e chiarendo i criteri di valutazione per l'esclusione della punibilità, in particolare per reati legati al porto d'armi o oggetti atti a offendere, ribadendo la distinzione tra le due nozioni e i limiti del giudizio di legittimità. 

In sintesi, cosa dice la sentenza:

  • Distinzione tra Lieve Entità e Particolare Tenuita': La Corte chiarisce che non si possono confondere i due concetti. Se un fatto è già stato valutato come non di lieve entità (superando la soglia dell'art. 131-bis), non può essere successivamente considerato di particolare tenuita' per escludere la punibilità.
  • Limiti del Giudizio di Cassazione: La Cassazione ribadisce che la valutazione dei fatti e della loro gravità spetta ai giudici di merito (primo e secondo grado), e la Corte di legittimità interviene solo per questioni di diritto, non riesaminando le prove o le valutazioni fattuali, se non in casi eccezionali.
  • Applicazione Pratica: La sentenza interviene in casi di reati minori (come quelli relativi a armi) e aiuta a definire quando un comportamento, pur costituendo reato, è talmente marginale da non meritare una condanna penale, distinguendo tra i casi che meritano la esclusione della punibilità per "lieve entità" e quelli che potrebbero rientrare nella "particolare tenuita'". 

In sostanza, la sentenza n. 27246/2015 ha contribuito a definire i paletti per l'applicazione delle cause di esclusione della punibilità, in particolare dopo l'introduzione dell'istituto della "particolare tenuita' del fatto" (D.Lgs. 28/2015). 

Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7032 Anno 2025

Secondo la sentenza, non può mai essere considerato di ‘particolare tenuità’ quando è accertata una grave sofferenza dell’animale, poiché tale condizione è intrinsecamente incompatibile con la lievità del fatto richiesta dalla norma (art. 131-bis c.p.).

La Corte ha basato la sua decisione sulle condizioni concrete in cui versava l’animale: era legato con un guinzaglio cortissimo, privato di acqua, affamato, viveva in uno spazio angusto e sporco di deiezioni, e aveva sviluppato una zoppia a causa della posizione scorretta tenuta per lungo tempo.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate sono state ritenute manifestamente infondate e inconsistenti. La difesa tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di Cassazione e la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata logica, coerente e priva di contraddizioni.

Sentenza Corte di Cassazione Penale Sez. 3, n. 13645 del 2017  

In considerazione della pluralità delle violazioni commesse (reati previsti dagli articoli del codice penale, 30, comma 1, lettere a), e h) della legge 157 del 1992 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitava la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura stabilita dall'articolo 18 della stessa legge, con mezzi vietati (trappola), catturando un esemplare di fauna selvatica (cinghiale), unificate, come nella specie, dal vincolo della continuazione, l'applicazione della causa di non punibilità appare, in diritto, preclusa.

La sentenza si occupa di definire i confini applicativi della non punibilità per tenuità, specificando che la reiterazione tipica del reato continuato non si concilia con i criteri di non abitualità richiesti dalla legge. 

Sentenza Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 30662 Anno 2017

Rigettato l'istanza  di archiviazione per tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), in relazione al reato di cui all'art. 30 comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992

Fra i motivi di doglianza, nei due con cui si contestano sia il dato delle sevizie sui richiami vivi, che nulla avrebbe a che vedere con l'uso di richiami vietati, sia il dato dell'abbattimento di vari capi, avendo l'indagato colpito un solo tordo, sono infondati.