Riciclaggio - gli animali possono essere oggetto del reato di riciclaggio
Corte di Cass. penale n. 9533/2022
Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo contraddistingue, essendo tale operazione idonea ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa dell'animale.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9533 del 11 febbraio 2022)
La Corte di Cassazione ha voluto evidenziare che la configurabilità del reato di riciclaggio contestato viene integrato non soltanto in riferimento alle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita, ma anche da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa del bene (ad esempio, numeri seriali o codici).
Infatti, in riferimento al caso di specie appare evidente che la sostituzione del microchip sia senza dubbio configurabile come una “trasformazione o sostituzione” dello stato dell'animale evidenziando pertanto, la condotta delittuosa del reato di riciclaggio.
"In ordine alla configurabilità del reato contestato deve essere ricordato che il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di-origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione" dell'origine delittuosa del bene. Nell'interpretare detta seconda parte del primo comma dell'art. 648 bis cod. pen. laCorte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'art. 648 bis cod.pen. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731). Appare, allora, evidente, trattandosi di reato a forma libera, che correttamente è stato riconosciuto a carico del ricorrente il delitto di riciclaggio, dopo che i giudici di merito hanno debitamente ricostruito le modalità di sostituzione da parte del medesimo del microchip - che è indubbiamente elemento identificativo dell'animale e del suo proprietario - al fine di non rendere individuabile la provenienza delittuosa dell'animale."
Utile conoscere anche
La sentenza n. 9470 del 7 marzo 2025 della Corte di Cassazione
che rappresenta un’importante conferma e approfondimento della configurabilità del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) anche in assenza di operazioni che comportino una trasformazione materiale del bene oggetto del reato presupposto.
Differenze con la Ricettazione
La Corte ha qui chiarito ulteriormente la distinzione tra ricettazione e riciclaggio: mentre la prima si esaurisce nella mera ricezione o detenzione del bene illecito, il secondo implica attività successive che comportano una “sostituzione” o un “reimpiego” del bene in modo da occultarne l’origine.
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27867 del 24 giugno 2019
questa sentenza che stabilisce che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa. (Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe).
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 30265 del 16 giugno 2017
Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione. (Fattispecie nella quale è stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall'imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro).
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33076 del 28 luglio 2016
Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici - essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello, infine, di cui all'art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.