Reato per mancate distanze durante l'esercizio della caccia
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ Sentenza n.38470 del 17/09/2019 (Ud. 24/05/2019)
Caccia alla volpe a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati – Intento ad attività venatoria – C.d. atto tipico della caccia – Irrilevante l’uccisione di animali – L. n. 157/1992 – Reato di accensione ed esplosioni pericolose – Art. 703 cod. pen. – Configurabilità del reato –
La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.)(Sez. 1, n. 14526 del 01/03/2012, Francipelli), sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo.
Inoltre, integra la contravvenzione prevista dall’art. 30 comma primo, lett. i) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non chi utilizza il mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda, ma colui il quale compie ad es. dal natante l’atto tipico della caccia, rappresentato dallo sparo contro la selvaggina, in ciò agevolato dal mezzo di trasporto, sia per l’appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo irrilevante l’uccisione di animali, in quanto l’abbattimento e l’impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie (Sez. 3, n. 22785 del 17/03/2004, Bordiga).
Ovviamente, la tutela penale risulta ancor più rafforzata laddove si integra il reato, negli altri casi rileva la condotta, ad esempio di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata, non occorrendo l’esplosione di colpi di arma da fuoco (Sez. 3, n. 42888 del 15/10/2008, Zecchin). Nella specie, colpi d’arma esplosi attraverso il finestrino anteriore dell’autoveicolo in direzione di fabbricati destinati ad abitazione.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Nozione di via pubblica – Strada aperta al pubblico passaggio – Vie di comunicazione tra fondi liberamente percorribili – Inclusione.
Per via pubblica deve intendersi ogni strada che sia aperta al pubblico passaggio, comprese le vie di comunicazione tra fondi (dette vie vicinali), se possano essere liberamente percorse.
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 31/10/2018 del TRIBUNALE DI PORDENONE) Pres. ANDREAZZA, Rel. CERRONI, Ric. omissis