Reati venatori su animali selvatici

Corte di Cassazione Sez. III n.29226 del 7 agosto 2025 (UP 2 lug 2025)

Caratteristiche della caccia di selezione
La caccia di selezione non postula né comporta un periodo di caccia generalizzata, rispondendo invece ad altri criteri e ad altre finalità, che prevedono piani di abbattimento ed in genere un'attività di programmazione per tenere inalterato un determinato ambiente naturale

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 8863 Anno 2025

Nel dettaglio, si afferma che, se per integrare il reato di uccellagione, previsto dall’art. 30, comma 1, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, considerato un reato di pericolo a consumazione anticipata, è sufficiente compiere qualsiasi atto finalizzato alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenziale offensivo indeterminato non essendo necessario che i volatili vengano effettivamente catturati, per quanto invece riguarda il reato previsto dall’art. 30, comma 1, lett. h), in relazione all’art. 21, comma 1, lett. r), della legge 157 del 1992[1], è sufficiente che venga utilizzato un richiamo acustico in grado di funzionare per integrare il reato, senza che sia necessaria l’effettiva cattura degli uccelli mentre, per il reato previsto dall’art. 30, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 157 del 1992, è sufficiente la detenzione di mammiferi o uccelli inclusi nell’elenco dell’art. 2 della stessa legge.
Dunque, oltre al fatto che, sempre in tale pronuncia, è altresì rilevato che il detentore di un esemplare di fauna selvatica può escludere la propria responsabilità penale dimostrando che la provenienza dell’animale non è illegittima, fermo restando però che l’onere della prova spetta al detentore e non all’accusa, codesto provvedimento può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando ricorrono queste ipotesi di reato.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 25907 Anno 2025

"in tema di disciplina della caccia, il reato di uccellagione, contestato al ricorrente, è integrato (esercizio di uccellagione) da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, quali reti ed altro, atteso che il legislatore punisce con tale disposizione ogni sistema di cattura avente una potenzialità offensiva indeterminata o comportante una maggiore sofferenza per gli animali. Siccome la cattura degli animali può essere eseguita anche senza ricorrere all'esercizio dell'uccellagione (punita ex art. 30, lett. e, L. 11 febbraio 1992, n. 157), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 distingue tra uccellagione e generica cattura di uccelli, nei cui confronti la caccia non sia consentita, all'art. 30 lett. e) ed h) ed ha chiarito che i due menzionati termini non trovano, però, una definizione precisa, occorrendo, a tal fine, fare riferimento alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, cosicché la distinzione tra uccellagione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione dei volatili, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie (Sez. 3, n. 2423 del 20/02/1997, Carlesso, Rv. 207635 — 01). Va poi precisato che l'uccellagione (come la cattura) può essere rivolta al mantenimento dell'animale catturato oltre che al suo abbattimento (Sez. 3, n. 6966 del 17/04/2000, Bettoni, Rv. 217677 — 01; Sez. 3, n. 8698 del 21/06/1996, Righi, Rv. 206686 - 01). Su questa scia, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che, in materia di divieto di uccellagione, la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del divieto posto dall'art. 30, 1° comma, lett. e, L. n. 157 del 1992 poiché la norma incriminatrice non richiede l'abbattimento o la cattura di animali ma è sufficiente l'esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge (Sez. 3, n. 3090 del 12/01/1996, Marconi, Rv. 205043 - 01). E' stato pertanto affermato che il reato di uccellagione previsto dall'art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l'effettiva apprensione dei volatili (Sez. 3, n. 7861 del 12/01/2016, Vassallini, Rv. 266278 — 01)

 

Ordinanza Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 24265 del 9 agosto 2023 (udienza 22 maggio 2023)



Questa sentenza si occupa dell'abbattimento di cince e fringuelli. La Corte di Cassazione, su ricorso di LAC sez. Toscana, ha chiarito che per il fringuello la soglia di rilevanza penale non è di cinque esemplari, ma si configura il reato già per un solo esemplare, sia per l'abbattimento, la cattura, che per la detenzione.

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 4213 del 1/2/2023 (udienza del 19/1/2023

Uccellagione con reti -Il pettirosso (Erithacus rubecula) rientra tra le specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), L. n. 157 del 1992, in quanto incluso nell'allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, recepita con L. n. 503 del 1981, sicché la sua cattura integra il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. b) - incensuratezza non è sufficiente per concessione attenuanti generiche.

 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA GIP-GUP Sentenza n. 863/2023 del 12/05/2023

Rimaneggiare gli anelli identificativi degli allevatori per infilarli alle zampe di richiami vivi, appartenenti ad esemplari selvatici di uccelli catturati in natura, configura il delitto di uso abusivo di sigilli, previsto e punito dall’art. 471 del Codice Penale.

Corte di Cassazione, Sez. VII Penale, Ordinanza n. 7082 del 20/2/2023 (udienza 16/12/2022)

"Il criterio distintivo tra il reato di uccellagione di cui all'art. 30, comma 1, lett. e),della legge 10 febbraio 1992, n. 157 e quello di caccia con mezzi vietati, previsto dall'art. 30, comma 1, lett. h), della medesima legge, è rappresentato dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un rischio di depauperamento indiscriminato della fauna selvatica a causa delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati, diversi dalle armi da sparo. (In applicazione del principio la Corte ha reputato immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrato il
reato di uccellagione dalla cattura di alcuni esemplari di specie aviarie protette mediante l'utilizzo di 74 trappole a scatto di tipo"sep", posizionate su un ampio tratto di boscaglia e per un lungo periodo di tempo)" 

Corte di Cassazione , Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.44636 del 02/12/2021 ( udienza del 06/10/2021)

Anelli farlocchi ai richiami vivi per uso venatorio: per la Cassazione è contraffazione di sigilli 

Importante ed in parte innovativa sentenza della Corte di Cassazione, con la quale si sancisce l’applicabilità dell’art. 468 CP per la contraffazione degli anelli (FOI) apposti ai richiami vivi, e si precisa ancor più motivatamente la configurabilità del del c.d. “furto venatorio” a carico degli uccellatori sprovvisti di licenza di caccia , a nulla valendo il fatto che non esiste una licenza per effettuare catture con le reti, in ragione del principio costituzionale di ragionevolezza.

L’alterazione degli anellini metallici destinati all’identificazione dei richiami vivi a scopo venatorio configura dil reato di “contraffazione di strumenti destinati alla pubblica autenticazione” (art. 468 del Codice Penale).
E’ quanto precisato dalla Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44636 pubblicata il 2 dicembre scorso.

La vicenda oggetto della sentenza riguarda la pena definitiva comminata adi un uccellatore bresciano (condannato a 10 mesi di reclusione e 400 euro di multa), per il reato di furto aggravato ai danni del patrimonio dello Stato, a cui erano anche stati sequestrati alcuni richiami vivi muniti di anelli della federazione ornicoltori italiani, con alterazione dei dati incisi allo scopo di gabellare come nati in allevamento alcuni richiami vivi oggetto di catture abusivamente effettuate in natura.
Alcuni richiami erano inoltre muniti di anelli riportanti un anno di nascita esageratamente incompatibile con l’aspettativa di viva degli animali.

La stessa sentenza, nel condannare l’uccellatore , oltre che per il reato ex art. 468 C.P. , anche per il reato di “furto venatorio” ai danni dello Stato (che la giurisprudenza individua in chi si appropria di animali selvatici senza licenza venatoria) , ne precisa l’applicabilità pure agli uccellatori non muniti di licenza di caccia , a nulla valendo il fatto che non esiste una licenza per effettuare catture con le reti, in ragione del principio costituzionale di ragionevolezza.

Corte di Cassazione Penale  Sez. III n. 30921 del 9 luglio 2018

La Corte osserva che per i fringillidi occorre distinguere tra specie di cui è fatto divieto assoluto di caccia da quelle per le quali è ammessa la cd. caccia in deroga, con disposizione regionale. Soltanto le prime rientrano nella lettera b) dell’art. 30 in esame, mentre per le altre specie si renderà applicabile la lett. h) della medesima disposizione; poiché non vi sono limitazioni di carattere numerico, la medesima lett. b) è dunque configurabile nel caso in cui anche uno solo degli esemplari rientri tra quelli indicati al paragrafo precedente.

Cass. Sez. III n. 7949 del 19 febbraio 2013 

Esercizio della caccia con mezzi vietati e richiami vivi

Deve ritenersi penalmente rilevante qualsiasi condotta comportante l'esercizio della caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21 lett. "r" (secondo cui è vietato “usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono”), in quanto la nozione di "mezzi vietati" va intesa in senso ampio e comprende qualsiasi strumento da caccia vietato compresi i richiami in genere, tra i quali vanno inclusi i richiami vivi “non identificabili mediante anello inamovibile"

Fringuello la detenzione, cattura e abbattimento anche di un solo esemplare è reato 

Viste le diverse sentenze di Cassazione Penale in materia di abbattimento anche di un solo esemplare di fringuello (Fringilla coelebs ) specie espunta dall'elenco delle specie cacciabili a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. del 22/11/1993, non essendo in una zona o periodo specifico con una deroga Regionle attiva e legalmente riconosciuta, è una violazione sanzionata penalmente con l'art.30 c1 L.157/92 

Corte di Cassazione Penale Sez. III n. 40982 del 4 ottobre 2013 (Ud. 26 giu 2013)

Caccia ai fringillidi anche uno solo è reato

Per i fringillidi occorre distinguere tra specie di cui è fatto divieto assoluto di  caccia da quelle per le quali è ammessa la c.d. caccia in deroga. Solo le prime rientrano nella lettera b) dell'art. 30 della L. 157/92, mentre per le altre specie si  renderà applicabile la lettera h) della medesima disposizione. Poiché non vi sono limitazioni di carattere numerico, la lettera b) dell'art. 30 citato è configurabile nel caso in cui anche uno solo degli esemplari rientri tra quelli indicati al paragrafo precedente.  Anche per la lettera h) è sufficiente - salva l'esistenza di normativa regionale - un solo  esemplare  e dunque per configurare la violazione della lettera h) non si rende necessario, di regola, accertare che gli esemplari siano in numero superiore a cinque.

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sentenza n. 11111 del 30/03/2006 

Anche la detenzione, la cattura e l'abbattimento di un solo fringuello è reato

 

..."a) che la famiglia dei fringillidi comprende non solo i fringuelli e le peppole, ma anche altre specie quali il canarino, il cardellino e il verdone;

b) che - secondo il sistema normativo vigente nella materia - le specie animali appartenenti alla fauna selvatica non sono cacciabili se non sono specificamente incluse tra quelle nei cui confronti è consentita l'attività venatoria;

c) che, a norma dell'art. 18 legge 157/1992, anche per le specie cacciabili l'attività venatoria è consentita solo in determinati periodi dell'anno;

"dopo il D.P.C.M. 22.11.1993, tutti i fringillidi appartenenti alla fauna selvatica godono di speciale protezione, in forza della quale non sono cacciabili in nessun periodo dell'anno.

Se ne deve concludere che, dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 22.11.1993, le disposizioni sanzionatorie relative ai fringillidi appartenenti alla fauna selvatica (senza distinzione tra fringuelli, peppole ed altre specie) non sono più applicabili, giacché la cattura, l'abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare appartenente a tale famiglia è punito con l'ammenda prevista dall'art. 30 lett. h), trattandosi di specie per la quale la caccia non è consentita in alcun periodo dell'anno.

Le stesse disposizioni ridiventano applicabili solo se e quando fringuelli, peppole o altri fringillidi siano nuovamente inclusi tra le specie cacciabili, per effetto di direttive comunitarie o convenzioni internazionali, recepite nell'ordinamento italiano attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ex art. 18, comma 3), ovvero per effetto di deroghe regionali disposte secondo le finalità e i rigorosi requisiti previsti dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (ex art. 19 bis della legge 157/1992). In tali ipotesi, per i fringillidi inclusi tra le specie cacciabili, ridiventa possibile distinguere tra l'abbattimento lecito e quello illecito secondo che avvenga o meno nei periodi venatori previsti, e tra il trattamento sanzionatorio penale o amministrativo in base al numero degli esemplari abbattuti..."
 


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione - ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G. 2823/2003

per la detenzione di richiami vivi in gabbie nelle misure che I'INFS(ora ISPRA) avrebbe stabilito solo per il limitato tempo del trasporto, determinando in tal modo una situazione di potenziale maltrattamento degli uccelli ivi detenuti.

"...Il parere reso dall'Infs con atto n. 1470 dell11.3.1996 (in atti), contenente i limiti minimi che le misure delle gabbie devono garantire in relazione alle diverse specie di uccelli per evitare che possa configurarsi la fattispecie penale del maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), tratta la problematica specifica delle condizioni di stabulazione per il trasporto e l'utilizzo venatorio degli uccelli da richiamo e quindi inequivocabilmente si riferisce ad una situazione di transitoria condizione di "cattività" per la quale l'impiego di gabbie delle misure minime indicate per le varie specie è dall'Istituto stesso ritenuto idoneo a garantire con sufficiente ragionevolezza l'inesistenza di condizioni di sofferenza fisica per la fauna in cattività. La specificità del riferimento alla stabulazione in occasione del trasporto appare evidente sia dalla lunga premessa relativa agli indici rivelatori di una condizione di sofferenza nello stato di cattività, sia dai successivi passaggi argomentativi, nei quali "l'incipit" è dato dallo specifico problema della detenzione degli uccelli ad uso venatorio durante il trasporto e la permanenza sul luogo di caccia e non la diversa ed ulteriore questione della stabile custodia in cattività per il più lungo periodo di tempo che gli uccelli utilizzati come richiami vivi trascorrono in gabbia al di fuori della stagione venatoria, quando è vietata qualsiasi attività di caccia. Appare evidente che le valutazioni dell'Irfis sulla compatibilità del regime di cattività con le R2823/03 6 12.2823/03 abitudini e le esigenze di vita degli uccelli vivi, come conferma l'ampia descrizione degli indici rivelatori di uno stato di benessere o di sofferenza, si attaglino ad una condizione di normale stabulazione della quale, quella afferente al trasporto per l'uso venatorio, costituisce un'eccezione e quindi una deroga giustificata e non nociva in relazione alla transitorietà della condizione di maggior disagio..."

 

Corte di Cassazione Penale Sez. III, n. 7756 del 4 luglio 2000

L'uso di richiami vivi non consentiti per specie e senza anello implica il reato di mezzi vietati 

Non inanellato (o con anello contraffatto/non conforme) è considerato illegale e rientra tra i mezzi vietati, anche se la legge prevede una specifica sanzione amministrativa per la detenzione, la giurisprudenza tende a ricondurla al reato più grave se usato per cacciare.