Reati venatori su animali selvatici

Corte di Cassazione Penale Sez. III, 4 luglio 2000, n. 7756

L'uso di richiami vivi non consentiti per specie e senza anello implica il reato di mezzi vietati 

Non inanellato (o con anello contraffatto/non conforme) è considerato illegale e rientra tra i mezzi vietati, anche se la legge prevede una specifica sanzione amministrativa per la detenzione, la giurisprudenza tende a ricondurla al reato più grave se usato per cacciare. 

Cass. Sez. III n. 7949 del 19 febbraio 2013 

Esercizio della caccia con mezzi vietati e richiami vivi

Deve ritenersi penalmente rilevante qualsiasi condotta comportante l'esercizio della caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21 lett. "r" (secondo cui è vietato “usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono”), in quanto la nozione di "mezzi vietati" va intesa in senso ampio e comprende qualsiasi strumento da caccia vietato compresi i richiami in genere, tra i quali vanno inclusi i richiami vivi “non identificabili mediante anello inamovibile"

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione - ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G. 2823/2003

per la detenzione di richiami vivi in gabbie nelle misure che I'INFS(ora ISPRA) avrebbe stabilito solo per il limitato tempo del trasporto, determinando in tal modo una situazione di potenziale maltrattamento degli uccelli ivi detenuti.

"...Il parere reso dall'Infs con atto n. 1470 dell11.3.1996 (in atti), contenente i limiti minimi che le misure delle gabbie devono garantire in relazione alle diverse specie di uccelli per evitare che possa configurarsi la fattispecie penale del maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), tratta la problematica specifica delle condizioni di stabulazione per il trasporto e l'utilizzo venatorio degli uccelli da richiamo e quindi inequivocabilmente si riferisce ad una situazione di transitoria condizione di "cattività" per la quale l'impiego di gabbie delle misure minime indicate per le varie specie è dall'Istituto stesso ritenuto idoneo a garantire con sufficiente ragionevolezza l'inesistenza di condizioni di sofferenza fisica per la fauna in cattività. La specificità del riferimento alla stabulazione in occasione del trasporto appare evidente sia dalla lunga premessa relativa agli indici rivelatori di una condizione di sofferenza nello stato di cattività, sia dai successivi passaggi argomentativi, nei quali "l'incipit" è dato dallo specifico problema della detenzione degli uccelli ad uso venatorio durante il trasporto e la permanenza sul luogo di caccia e non la diversa ed ulteriore questione della stabile custodia in cattività per il più lungo periodo di tempo che gli uccelli utilizzati come richiami vivi trascorrono in gabbia al di fuori della stagione venatoria, quando è vietata qualsiasi attività di caccia. Appare evidente che le valutazioni dell'Irfis sulla compatibilità del regime di cattività con le R2823/03 6 12.2823/03 abitudini e le esigenze di vita degli uccelli vivi, come conferma l'ampia descrizione degli indici rivelatori di uno stato di benessere o di sofferenza, si attaglino ad una condizione di normale stabulazione della quale, quella afferente al trasporto per l'uso venatorio, costituisce un'eccezione e quindi una deroga giustificata e non nociva in relazione alla transitorietà della condizione di maggior disagio..."