Nozione di esercizio della caccia
Corte di Cassazione, Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.8863 del 03/03/2025
atteggiamento di caccia / qualsiasi atto che appaia comunque diretto alla soppressione o alla cattura di uccelli o animali in genere
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8179 Anno 2022
Trasporto fucile scarico ma fuori dal fodero a meno di 50 metri da strada (sussistenza violazione amministrativa)
Sentenza Corte di Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 12695 Anno 2018
Indossare abiti da caccia, portare con sé sulla spalla un fucile e provenire da una zona boschiva isolata sono elementi tali da integrare un "atteggiamento venatorio", nonostante il cacciatore non venne sorpreso in possesso di animali abbattuti, con cane da caccia, mentre sparava colpi e via dicendo.
Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza n. 26348 del 7 novembre 2017
Configura esercizio di attività di caccia anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo e, quindi, il transitare all’interno di un’area destinata all’attività venatoria portando con sé il fucile da caccia, anche se scarico e riposto nel fodero.
Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 48459/2015
definisce l'esercizio della caccia come ogni attività, anche preparatoria (es. possesso fucile e visore notturno), volta alla cattura o abbattimento di selvaggina, e stabilisce che l'esercizio con mezzi vietati include non solo gli strumenti esplicitamente proibiti, ma anche quelli accessori (come visori notturni o fari) che rendano l'arma funzionalmente idonea alla caccia in violazione dei divieti, configurando il reato di cui all'art. 30, c. 1, lett. h) della Legge 157/92
Corte di Cassazione Penale sentenza n. Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42388/2011,
ha stabilito che mettere in funzione un registratore con richiami vietati costituisce esercizio di caccia, perché è un atto diretto ad attirare e abbattere la fauna selvatica, rientrando nella definizione di caccia che la legge. L'uso di tali dispositivi, che sfruttano la biologia degli animali per attirarli verso il cacciatore, è equiparato all'uso di mezzi di caccia vietati dalla legislazione venatoria.
Punti chiave della sentenza:
- Concetto di "esercizio della caccia": La Cassazione ha ampliato il concetto, includendo non solo l'atto materiale di sparare, ma anche ogni azione preparatoria e strumentale volta all'abbattimento.
In sintesi, la Corte ha riconosciuto che l'atto di usare questi registratori non è un semplice supporto, ma una vera e propria modalità di caccia, seppur illegale, perché strumentale all'abbattimento della fauna selvatica.
Corte di Cassazione Penale Sez. 2, Sentenza n. 13973 del 14 giugno 2007
In tema di sanzioni amministrative in materia di esercizio della caccia, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui non era stato adeguatamente valutato, ai fini dell'esercizio di attività venatoria non autorizzata, che il trasgressore era stato colto dagli agenti in atteggiamento di caccia, ovvero con il fucile non riposto nella custodia oltre l'orario consentito ed in un'azienda faunistico venatoria all'interno della quale non era comunque autorizzato a cacciare).
Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 32016 o 14824/00 del 19 giugno 2000, registro generale 14660/97, depositata in cancelleria il 15 novembre 2000
Costituisce esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, anche se il fucile è scarico ed aperto.
La sentenza chiarisce che l'attività venatoria si configura anche con la mera posizione di attesa, indipendentemente dallo stato di carica dell'arma, con riferimento alle norme sulla caccia, come l'art. 13 del D.Lgs. 157/92, che limita l'uso di fucili semiautomatici.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3, Sentenza n. 14824 del 15/11/2000
In tema di sanzioni amministrative, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina.
"questa Corte ha già affermato che l'attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della stessa non è esclusa dal fatto che "il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina" (Cass. 10 settembre 1997 n. 8890)"