Mezzi vietati in attività venatoria

Corte di Cassazione Sez. III PENALE Sentenza n.5296 del 15/02/2022 ( udienza del 24/09/2021)

Conferma la condanna per sfruttamento effetti richiamo elettroacustico in altro capanno posto nelle vicinanze  (con solo annullamento confisca fucile)

Corte di Cassazione, Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.28593 del 20/07/2022

La Cassazione chiarisce che anche dopo il recepimento della nuova direttiva il silenziatore, dev’essere considerato parte d’arma.

Il moderatore di suono, volgarmente silenziatore, continua a essere designato come parte d’arma anche se la Direttiva armi approvata nel 2017 e recepita dall’Italia l’anno successivo non lo prevede esplicitamente. Lo ha chiarito la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 28593/2022, motivazioni pubblicate il 20 luglio) respingendo sul punto un ricorso contro quanto deciso dal Tribunale del riesame di Roma.

È vero che il nuovo testo inserisce tra le parti solo alcune componenti essenziali dell’arma (canna, telaio, fusto, carrello, tamburo, otturatore, blocco di culatta) tra le quali non c’è il moderatore di suono. Ma per la Cassazione l’elenco non è esaustivo; il decreto legislativo che recepisce la Direttiva armi “non detta infatti una disciplina generale”; serve invece “a regolamentare la circolazione delle armi nel mercato interno dell’Unione europea”.

Nell’elenco delle parti d’arma restano dunque “tutti i componenti necessari a rendere l’arma atta allo sparo; quelli che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione o simili; [quelli che contribuiscono a renderla] più insidiosa sempre che, pur avendo una loro autonomia funzionale, si prestino a una ricomposizione con l’arma mediante un processo di attuazione facile e veloce”. Pertanto rimangono escluse da questa categoria solo le parti di rifinitura o ornamento, che non hanno riflessi sul funzionamento o l’efficacia dell’arma.

D’altra parte non si può pensare che la nuova direttiva depotenzi le restrizioni; è infatti stata approvata con l’obiettivo esplicito “di rendere più efficace il contrasto all’uso criminale delle armi”. È dunque ovvia la risposta a chi si chiede se un moderatore di suono sia da considerare parte d’arma: sì, lo è, perché per le proprie caratteristiche rende l’arma più pericolosa.


 

Corte di Cassazione Penale Sez. 3, Sentenza n. 14451 del 24/03/2004

L'uso di un richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati, ai sensi dell'art. 21, comma primo, lett. r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, senza che sia necessaria la contestuale presenza di richiami vivi del tipo vietato dalla medesima fattispecie: infatti il legislatore ha utilizzato la particella congiuntiva "e" quale collegamento tra le distinte categorie alternative dei mezzi di richiamo vietati, ossia in senso disgiuntivo.