Maltrattamenti

Cass. Sez. III n. 22294 del 13 giugno 2025 (PU 6 feb 2025)
 

Abbattimento rituale
Sebbene l'abbattimento di animali (nella fattispecie, 6 montoni) corrisponda ad una legittima pratica religiosa propria del credo islamico, se eseguito senza il previo stordimento delle bestie interessate ed in un locale non avente le caratteristiche proprie della struttura denominabile "macello" integra l'elemento oggettivo dei reato di cui all'art. 544-bis cod. pen.

Cass. Sez. III n. 37675 del 19 novembre 2025 (UP 6 giu 2025)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 cod. pen., la detenzione di animali (in questo caso ovini) in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, come tenere un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o il mantenimento della posizione eretta e stabile. Va precisato che la detenzione dell'animale in condizioni contrarie alla sua natura si configura anche per mera negligenza, non essendo richiesto, come per tutte le fattispecie contravvenzionali, il dolo

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 33209 del 28/8/2024 (ud. 23/4/2024) 

Non è d'altronde indispensabile indicare se gli animali, oggetto delle condotte di maltrattamento e di uccisione, siano di provenienza selvatica, siano stati catturati o siano nati in cattività, posto che ciò non assume alcun rilievo nella formulazione di un'imputazione che contesta all'imputato condotte di maltrattamento e di uccisione, siano gli animali cacciati o allevati. E', invece sempre necessario che, come nel caso sub iudice, sulla base della contestazione sia possibile individuare i tratti essenziali del fatto di reato attribuito, con un adeguato livello di specificità (Sez.1, n.382/2000, del 19/11/1999, Rv. 215140)” 

“….si richiama quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter cod. pen. (Sez.5, n. 20221 del 11/04/2022, Rv. 283079).  Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato quanto dichiarato dal funzionario del servizio veterinario, il quale ha riferito le pessime condizioni igienico sanitarie in cui si trovavano gli animali, l'inidoneità degli ambienti ove erano detenuti nonché l'assenza di documentazione idonea attestante la provenienza degli uccelli d'allevamento. Inoltre, il giudice a quo ha richiamato le modalità di cacciagione vietate e la specie di animali cacciati, posto che all'imputato è stata contestata l'installazione di grandi reti verticali dotate di sistemi di illuminazione e di segnale di richiamo dei tordi, e sono stati rinvenuti di quattro tordi bottacci appena catturati con le reti, chiusi in un sacco di iuta e pronti per essere messi nelle gabbie."

 

Cass. Sez. III n. 24257 del 19 giugno 2024 (UP 15 feb 2024)



Somministrazione di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche è maltrattamento

Il benessere animale, tutelato attraverso la fattispecie ex art. 544 ter cod. pen., evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale come da esso percepita e presuppone che l'animale goda di buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale, in quanto essere senziente, goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. 

Ne consegue che la somministrazione, ad opera dell'uomo, di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale, anche perché, in realtà, tale azione intende perseguire ben altra finalità. La somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo espone l’animale, perché in buona salute ab origine, a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni) e rischi ulteriori che possono pregiudicarne il suo stato psico-fisico. 

Ben si spiega allora, come questa Corte abbia stabilito, sull’ulteriore presupposto in ragione del quale per “doping equino, al pari del doping umano, si intende l'utilizzazione di qualsiasi agente esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, etc.) ovvero di manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzata al miglioramento delle prestazioni”, che la sottoposizione di un animale a doping, così ampiamente inteso, costituisce di per sé danno per l'animale alla sua salute e quindi maltrattamento

Sentenza Corte di Cassazione Penale Sez. III n. 15453 del 13 aprile 2023

Anche chi è in possesso di licenza di caccia non è esente da responsabilità penali per maltrattamenti verso animali.

La detenzione di volatili in gabbiette di dimensioni anguste, con compromissione del piumaggio, e la loro sottoposizione alla pratica della “chiusa” determinano uno stravolgimento completo della fisiologia e dell’etologia degli uccelli, configurando il delitto di cui all’art. 544-ter cod. pen.

La fattispecie di cui all'art. 544 ter cod. pen. si caratterizza quale reato a forma libera, modellato sullo schema dell'art. 582 cod. pen., di guisa che è sufficiente che l’azione sia causale rispetto all'evento tipico. 

Accanto a una condotta generatrice di lesioni, si colloca altra condotta, ugualmente rilevante sul piano penale, che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate. 

Peraltro, la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. E, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente a integrare la fattispecie nei termini oggi richiesti dal legislatore

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZIONE III Sentenza 17 aprile - 8 luglio 2019, n. 29510  

Maltrattamento su avifauna

"La condotta tipica integrante il reato di cui all'art. 544 ter c.p. è costituita, invero, non già dalla detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, azione questa configurante la diversa ipotesi contravvenzionale sanzionata dall'art. 727 c.p., bensì nel loro consapevole e volontario maltrattamento, estrinsecantesi alternativamente o in lesioni loro provocate per crudeltà o comunque senza necessità, o nella sottoposizione a sevizie o a comportamenti o lavori incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie...Nell'acquisita consapevolezza della natura di esseri viventi degli animali in grado di percepire sofferenze non soltanto di natura fisica, ma altresì di quelle che incidono sulla loro psiche essendo anch'essi passibili di tali menomazioni, il legislatore è intervenuto sull'impianto codicistico ampliando la sfera di tutela, precedentemente circoscritta all'art. 727 c.p. che già considerava penalmente rilevanti le condotte che "quantunque non accompagnate dalla volontà d'infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore" da parte di chi abbandona gli animali o li tiene in condizioni incompatibili con la loro natura, ai comportamenti connotati da maggiore gravità, in quanto dolosi, nei confronti degli animali anche a prescindere dal rapporto di detenzione da parte dell'agente e dunque in un'ottica di ben più ampio respiro rispetto a quella costituente il presupposto applicativo della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.. D'altra parte che le due norme, seppur accomunate dall'oggetto della tutela costituito dal sentimento di pietà nei confronti degli animali promuovendo l'educazione civile dei consociati, abbiano ambiti applicativi diversi è stato già affermato da questa Corte che ha avuto modo di stigmatizzare che, mentre "la fattispecie delittuosa punisce chi "cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche", è caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonchè dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità, la fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze", senza richiedere la crudeltà o la mancanza di necessità, nè la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili" (Sez. 3, n. 10163 del 03/10/2017 - dep. 06/03/2018, Rondot e altri, Rv. 2726210). Ciò posto, quand'anche le penne non fossero state asportate agli uccelli dal follicolo, ipotesi questa che secondo l'apodittica affermazione della difesa sarebbe l'unica a provocare ad essi dolore, certo è che le penne timoniere e remiganti si presentavano al momento dell'ispezione della Guardia Forestale recise o mancanti, fatto questo che attesa la peculiare conformazione degli arti dei volatili nei quali il piumaggio, diversamente dal pelo che copre i mammiferi, costituisce parte non solo integrante ma altresì funzionale fornendo il sostegno aerodinamico necessario al volo (penne remiganti), nonchè il controllo e la regolazione del volo stesso (penne timoniere) configura a tutti gli effetti una lesione compromettente la stessa libertà di movimento dei volatili. Nè vale obiettare, come fa la difesa, che le penne ricrescono e ciò non solo perchè la lesione non necessariamente deve essere cronica, ma perchè, a differenza del naturale periodico ricambio del piumaggio, nella specie gli uccelli presentavano, come evidenzia il capo di imputazione, nella parte corrispondente alle penne remiganti e timoniere, contestualmente per entrambe le tipologie, abrasioni, erosioni e fratture tutte di origine traumatica, se non addirittura ulcerazioni necrotiche, chiaro indice della innaturale ed irrispettosa operazione di asporto eseguita sugli animali senza che ne ricorresse la necessità."

 

Corte di Cassazione. Sez. III n. 30177 del 16 giugno 2017 (Ud 17 gen 2017)

Detenzione dei crostacei con modalità produttive di gravi sofferenze

Al pari della tutela apprestata nei confronti degli animali di affezione, integra il reato di cui all’art. 727 cp la detenzione dei crostacei secondo modalità per loro produttive di gravi sofferenze e, per altro, adottate per ragioni di contenimento di spesa, con la conseguenza che, nel bilanciamento tra interesse economico e interesse (umano) alla non-sofferenza dell'animale, è quest'ultimo che, in tal caso, deve ritenersi prevalente e quindi penalmente tutelato, in assenza di norme o di usi riconosciuti in senso diverso.

Cass. Sez. III n. 50491 del 29 novembre 2016 (Ud 22 giu 2016)
 

L'utilizzo di un collare elettronico in grado di emettere una scossa tramite elettrodi integra il delitto di maltrattamento di animali, poiché l'inflizione di scariche elettriche è produttiva di sofferenze e di conseguenze anche sul sistema nervoso dell'animale, in quanto volto ad addestrarlo attraverso lo spavento e la sofferenza.

Sentenza Corte di Cassazione Penale  Sez.3^, n. 2341 17 gennaio 2013

Il detenere uccelli in gabbie anguste pieni di escrementi, essendo l'inadeguata dimensione delle gabbie attestata dal fatto che gli uccelli hanno le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo, integra il reato di cui all'art. 727, comma 2 cod. pen. poiché, alla luce del notorio, nulla più dell’assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli.

 Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 –n. 11606  26 marzo 2012 

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI ANCHE PER ATTIVITA' PREVISTE DA LEGGI SPECIALI 

L'articolo 19 ter disp. coord. c.p. introdotto dalla Legge 189/2004 sul "maltrattamento di animali" non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano. 

Il maltrattamento di animali è dunque contestabile anche riguardo a tutte le attività - lecite - che utilizzano animali (ambito venatorio, circense, allevamenti, commercio ecc.). 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione - ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G. 2823/2003

per la detenzione di richiami vivi in gabbie nelle misure che I'INFS(ora ISPRA) avrebbe stabilito solo per il limitato tempo del trasporto, determinando in tal modo una situazione di potenziale maltrattamento degli uccelli ivi detenuti.

"...Il parere reso dall'Infs con atto n. 1470 dell11.3.1996 (in atti), contenente i limiti minimi che le misure delle gabbie devono garantire in relazione alle diverse specie di uccelli per evitare che possa configurarsi la fattispecie penale del maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), tratta la problematica specifica delle condizioni di stabulazione per il trasporto e l'utilizzo venatorio degli uccelli da richiamo e quindi inequivocabilmente si riferisce ad una situazione di transitoria condizione di "cattività" per la quale l'impiego di gabbie delle misure minime indicate per le varie specie è dall'Istituto stesso ritenuto idoneo a garantire con sufficiente ragionevolezza l'inesistenza di condizioni di sofferenza fisica per la fauna in cattività. La specificità del riferimento alla stabulazione in occasione del trasporto appare evidente sia dalla lunga premessa relativa agli indici rivelatori di una condizione di sofferenza nello stato di cattività, sia dai successivi passaggi argomentativi, nei quali "l'incipit" è dato dallo specifico problema della detenzione degli uccelli ad uso venatorio durante il trasporto e la permanenza sul luogo di caccia e non la diversa ed ulteriore questione della stabile custodia in cattività per il più lungo periodo di tempo che gli uccelli utilizzati come richiami vivi trascorrono in gabbia al di fuori della stagione venatoria, quando è vietata qualsiasi attività di caccia. Appare evidente che le valutazioni dell'Irfis sulla compatibilità del regime di cattività con le R2823/03 6 12.2823/03 abitudini e le esigenze di vita degli uccelli vivi, come conferma l'ampia descrizione degli indici rivelatori di uno stato di benessere o di sofferenza, si attaglino ad una condizione di normale stabulazione della quale, quella afferente al trasporto per l'uso venatorio, costituisce un'eccezione e quindi una deroga giustificata e non nociva in relazione alla transitorietà della condizione di maggior disagio..."