Maltrattamenti

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione - ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G. 2823/2003

per la detenzione di richiami vivi in gabbie nelle misure che I'INFS(ora ISPRA) avrebbe stabilito solo per il limitato tempo del trasporto, determinando in tal modo una situazione di potenziale maltrattamento degli uccelli ivi detenuti.

Sentenza 17 aprile - 8 luglio 2019, n. 29510  

Maltrattamento su avifauna

"La condotta tipica integrante il reato di cui all'art. 544 ter c.p. è costituita, invero, non già dalla detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, azione questa configurante la diversa ipotesi contravvenzionale sanzionata dall'art. 727 c.p., bensì nel loro consapevole e volontario maltrattamento, estrinsecantesi alternativamente o in lesioni loro provocate per crudeltà o comunque senza necessità, o nella sottoposizione a sevizie o a comportamenti o lavori incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie...Nell'acquisita consapevolezza della natura di esseri viventi degli animali in grado di percepire sofferenze non soltanto di natura fisica, ma altresì di quelle che incidono sulla loro psiche essendo anch'essi passibili di tali menomazioni, il legislatore è intervenuto sull'impianto codicistico ampliando la sfera di tutela, precedentemente circoscritta all'art. 727 c.p. che già considerava penalmente rilevanti le condotte che "quantunque non accompagnate dalla volontà d'infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore" da parte di chi abbandona gli animali o li tiene in condizioni incompatibili con la loro natura, ai comportamenti connotati da maggiore gravità, in quanto dolosi, nei confronti degli animali anche a prescindere dal rapporto di detenzione da parte dell'agente e dunque in un'ottica di ben più ampio respiro rispetto a quella costituente il presupposto applicativo della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.. D'altra parte che le due norme, seppur accomunate dall'oggetto della tutela costituito dal sentimento di pietà nei confronti degli animali promuovendo l'educazione civile dei consociati, abbiano ambiti applicativi diversi è stato già affermato da questa Corte che ha avuto modo di stigmatizzare che, mentre "la fattispecie delittuosa punisce chi "cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche", è caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonchè dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità, la fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze", senza richiedere la crudeltà o la mancanza di necessità, nè la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili" (Sez. 3, n. 10163 del 03/10/2017 - dep. 06/03/2018, Rondot e altri, Rv. 2726210). Ciò posto, quand'anche le penne non fossero state asportate agli uccelli dal follicolo, ipotesi questa che secondo l'apodittica affermazione della difesa sarebbe l'unica a provocare ad essi dolore, certo è che le penne timoniere e remiganti si presentavano al momento dell'ispezione della Guardia Forestale recise o mancanti, fatto questo che attesa la peculiare conformazione degli arti dei volatili nei quali il piumaggio, diversamente dal pelo che copre i mammiferi, costituisce parte non solo integrante ma altresì funzionale fornendo il sostegno aerodinamico necessario al volo (penne remiganti), nonchè il controllo e la regolazione del volo stesso (penne timoniere) configura a tutti gli effetti una lesione compromettente la stessa libertà di movimento dei volatili. Nè vale obiettare, come fa la difesa, che le penne ricrescono e ciò non solo perchè la lesione non necessariamente deve essere cronica, ma perchè, a differenza del naturale periodico ricambio del piumaggio, nella specie gli uccelli presentavano, come evidenzia il capo di imputazione, nella parte corrispondente alle penne remiganti e timoniere, contestualmente per entrambe le tipologie, abrasioni, erosioni e fratture tutte di origine traumatica, se non addirittura ulcerazioni necrotiche, chiaro indice della innaturale ed irrispettosa operazione di asporto eseguita sugli animali senza che ne ricorresse la necessità."

 

 Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 –n. 11606  26 marzo 2012 

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI ANCHE PER ATTIVITA' PREVISTE DA LEGGI SPECIALI 

L'articolo 19 ter disp. coord. c.p. introdotto dalla Legge 189/2004 sul "maltrattamento di animali" non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano. 

Il maltrattamento di animali è dunque contestabile anche riguardo a tutte le attività - lecite - che utilizzano animali (ambito venatorio, circense, allevamenti, commercio ecc.). 

Sentenza Corte di Cassazione Penale  Sez.3^, n. 2341 17 gennaio 2013

Il detenere uccelli in gabbie anguste pieni di escrementi, essendo l'inadeguata dimensione delle gabbie attestata dal fatto che gli uccelli hanno le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo, integra il reato di cui all'art. 727, comma 2 cod. pen. poiché, alla luce del notorio, nulla più dell’assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli.

Sentenza Corte di Cassazione Penale Sez. III n. 15453 del 13 aprile 2023

Anche chi è in possesso di licenza di caccia non è esente da responsabilità penali per maltrattamenti verso animali.

La fattispecie di cui all'art. 544 ter cod. pen. si caratterizza quale reato a forma libera, modellato sullo schema dell'art. 582 cod. pen., di guisa che è sufficiente che l’azione sia causale rispetto all'evento tipico. 

Accanto a una condotta generatrice di lesioni, si colloca altra condotta, ugualmente rilevante sul piano penale, che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate. 

Peraltro, la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. E, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente a integrare la fattispecie nei termini oggi richiesti dal legislatore