In materia di armi

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16 dicembre 2025, n. 9983

L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 32 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, quale possibile conseguenza di condanne penali per reati previsti dalla medesima legge, non esaurisce le reazioni dell’ordinamento a fronte del fatto illecito, e pertanto non è precluso all’autorità di pubblica sicurezza l’esercizio del generale potere di vietare la licenza di porto d’armi di cui all’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773

In questo caso, il ricorso per divieto di detenzione armi e di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, adottati a seguito di denuncia per il reato di cui all'art. 21, 1° comma, lett. r), della l. 11 febbraio 1992,n. 157 (per aver usato, "a fini di richiamo (...) richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono").
 

Consiglio di Stato Sez. III n. 6840 del 1 agosto 2025

Caccia e Presupposti del divieto di detenzione di armi
A prescindere dalle risultanze e dagli esiti penali, la valutazione sull’affidabilità dell’interessato può essere fondata su fatti significativi ai fini dell'applicazione dell'art. 39 TULPS (r.d. n. 773 del 1931). In particolare, qualora risultino circostanze comunque connesse all'uso delle armi e alla finalità di detenzione delle stesse (ad esempio, come nel caso in esame, caccia con strumenti proibiti e deposito improprio delle munizioni), si può desumere la insussistenza in capo al titolare dell'autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare. L'art. 39 TULPS attribuisce infatti alla Prefettura la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”, mentre il successivo art. 43 consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche, in alternativa, l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, che non rendano i richiedenti meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato. L'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro, o il mancato rilascio, della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso, essendo sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.                                        La valutazione del Prefetto è caratterizzata da ampia discrezionalità ed ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche, come detto, su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta.

Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26456 Anno 2025

Trasporto arma carica è reato

Un cacciatore viene fermato con un fucile carico in auto. Il Tribunale del Riesame annulla il sequestro, qualificando il fatto come ‘porto’ d’armi legittimo. La Cassazione, tuttavia, ribalta la decisione, chiarendo che il trasporto di un’arma carica in un veicolo, al di fuori dell’effettiva attività venatoria, costituisce reato. La sentenza sottolinea i limiti funzionali della licenza di caccia e la necessità di trasportare l’arma scarica per ragioni di sicurezza, confermando la sussistenza del reato e la legittimità del sequestro probatorio.

Consiglio di Stato Sez. III n, 3585 del 22 aprile 2024

La revoca del porto d’armi - in quanto atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza - può essere sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività. 
“Tale provvedimento è stato adottato a seguito di una segnalazione... nel corso di una braccata al cinghiale in località “-OMISSIS-” e dopo la chiusura della battuta il signor -OMISSIS- avrebbe sparato senza autorizzazione ad un cinghiale già abbattuto precedentemente, uccidendo un cane da caccia.”..”...successivamente alla chiusura della battuta di caccia, ha sparato senza autorizzazione, uccidendo un cane da caccia, in un contesto che non palesava una situazione di oggettivo pericolo. Né, ad avviso del Tar Milano, assumeva rilievo il fatto che egli avesse apposto la sicura al fucile prima di esplodere il colpo, trattandosi di un comportamento compreso tra le ordinarie regole di gestione dell’arma. Anzi, proprio il contesto della vicenda rendeva ragionevole la considerazione sviluppata dalle Forze dell’Ordine, laddove evidenziano che, nel caso di specie, la condotta del ricorrente avrebbe potuto “nuocere a persone”.

Corte di Cassazione - Sez. VII Penale, Ordinanza n. 5145 del 06/02/2023 (udienza del 10/11/2022)

Risponde a titolo di concorso nel reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), colui che da in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza. Per l'integrazione della condotta di porto non si richiede, invece, l'instaurazione di un rapporto stabile con l'arma, protrattosi per un tempo apprezzabile. Tale relazione materiale è, infatti, rilevante, come peraltro affermato dal ricorrente, per l'integrazione del diverso reato di detenzione illegale di armi, non contestato nel caso in esame. Né risulta accertato un momentaneo passaggio del fucile bensì la consegna dell'arma da parte del legittimo detentore all'odierno ricorrente, il quale ne ha mantenuto l'autonoma disponibilità per il tempo necessario ad allontanarsi di venti metri e per utilizzarla, con l'esplosione di due colpi."


 

TAR Liguria Sez. I, Sentenza n.67 del 10 gennaio 2023 

conferma provvedimento prefettizio di divieto detenzione armi e munizioni a cacciatore che in appostamento aveva lasciato impugnare fucile a minorenne.

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 27 dicembre 2022, n. 367

Revoca della licenza di porto di fucile uso caccia – Normativa in tema di caccia e normativa del TULPS – Rapporto di specialità – Esclusione – Revoca del titolo di polizia disposta ai sensi del TULPS e misura di cui all’art. 32 della l. n. 157/1992 – Diversità.