Furto venatorio, nozione di uccellagione e contraffazione e uso di pubblici sigilli contraffatti destinati a pubblica autentificazione o certificazione ex art. 468 c.p.
Nozione di uccellagione e distinzione con quello di caccia con mezzi vietati – Reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato – Principio costituzionale di ragionevolezza – Qualificazione giuridica del fatto – FAUNA – Bracconieri – Furto aggravato ai danni dello Stato – contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica autocertificazione Artt. 468, 624 e 625, c.p. – Art. 30, lett h), L. n. 157/92
Sentenza cassazione penale V sezione n 44636_ 6 ottobre 2021
Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è configurabile, nonostante la disciplina dell’attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, qualora l’apprensione, o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia. Infatti, costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie o altri strumenti fissi, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili. Invero, reti e trappole per uccelli sono idonee ad un’apprensione indifferenziata di un numero molto vasto di esemplari di avifauna selvatica e tale è da ritenersi «il criterio distintivo tra il reato di uccellagione di cui all’art. 30, comma 1, lett. e), della legge 10 febbraio 1992, n. 157 e quello di caccia con mezzi vietati, previsto dall’art. 30, comma 1, lett. h), della medesima legge», che è dunque «rappresentato dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un rischio di depauperamento indiscriminato della fauna selvatica a causa delle modalità dell’esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati, diversi dalle armi da sparo. Pertanto, costituirebbe violazione del principio costituzionale di ragionevolezza ritenere che, proprio là dove il legislatore abbia inteso approntare la tutela più forte al suo patrimonio venatorio e indisponibile, sancendo l’assoluto divieto di tale attività, anche per coloro i quali abbiano la licenza di caccia, tale tutela ne venga paradossalmente diminuita, prevedendo che sia coloro i quali abbiano la licenza e caccino “in frodo”, sia coloro i quali agiscano in assenza di essa, non debbano vedersi puniti per furto venatorio, ovvero i bracconieri siano soggetti alla disciplina degli artt. 624 e 625 cod. pen. nelle ipotesi meno gravi di violazioni di norme poste a disciplinare il dettaglio dello svolgimento delle attività di caccia (le ipotesi, ad esempio, delle lettere a), b), c), d, f) e non in quella di uccellagione. Sicché, si presenta corretta la qualificazione giuridica del fatto attribuita in quella di “furto venatorio” tutte le volte in cui ci si trovi innanzi a soggetti sprovvisti di licenza autorizzativa all’attività venatoria, non potendosi applicare la disciplina contravvenzionale di favore di cui all’art. 30, commi 1 L. n. 157/1992, lettera e), ovvero lett. h).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Motivo di impugnazione – Inammissibilità per aspecificità – Cosiddetta “prova di resistenza”.
Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
(rigetta il ricorso avverso avverso sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA)
Furto venatorio aggravato la cattura di uccelli selvatici senza licenza
La cattura di fauna selvatica con mezzi illegali, come reti da uccellagione, costituisce furto venatorio aggravato (artt. 624, 625 n. 7 c.p.), soprattutto se commesso da chi è privo di licenza, qualificabile come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, e non come mero illecito amministrativo ai sensi della L. 157/1992, perché si tratta di attività vietate in ogni caso e non rientranti nella "caccia di frodo" tipica dei cacciatori licenziati.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 8151 Anno 2019
- Riqualificazione del reato: Il Tribunale aveva riqualificato l'accusa da "uccellagione" (L. 157/92, art. 30, lett. e) a furto aggravato, e la Cassazione ha confermato questa impostazione.
- Natura del bene giuridico: Gli animali selvatici sono patrimonio indisponibile dello Stato, quindi la loro sottrazione è un furto contro lo Stato, non un semplice illecito amministrativo venatorio.
- Applicabilità del furto aggravato: Non si tratta di un'attività "venatoria di frodo" (riservata ai cacciatori licenziati), ma di un'attività del tutto vietata (bracconaggio) commessa da chi non ha titolo, configurando furto aggravato e non illecito amministrativo.
- Procedibilità d'ufficio: Il furto aggravato di fauna è procedibile d'ufficio, non richiede la querela, a differenza dei reati di caccia di frodo previsti dalla legge sulla caccia.
In sintesi: Se una persona senza licenza cattura uccelli selvatici con reti, commette furto aggravato (rispetto alla semplice caccia di frodo), perché sottrae un bene dello Stato usando mezzi e modalità illegali e il reato è procedibile d'ufficio.
Furto venatorio: il furto di fauna selvatica, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato destinato a pubblica utilità, configura un’aggravante che mantiene la procedibilità d’ufficio
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di non doversi procedere per un caso di furto venatorio tentato. A seguito della Riforma Cartabia, il Tribunale aveva ritenuto necessaria la querela. La Cassazione ha invece stabilito che il furto di fauna selvatica, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato destinato a pubblica utilità, configura un’aggravante che mantiene la procedibilità d’ufficio. La motivazione del giudice di primo grado è stata giudicata carente per non aver considerato la natura pubblicistica del bene sottratto.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 2759 Anno 2025
"...tenendo conto della intenzione del legislatore e considerata la finalità di pubblico servizio e di pubblica utilità della fauna selvatica, il furto venatorio quale quello contestato, seppure in forma tentata, nel caso di specie, avrebbe ad oggetto un bene non soltanto esposto alla pubblica fede, come Corte di Cassazione - copia non ufficiale ritiene in effetti anche il Tribunale, ma anche destinato a pubblica utilità o a pubblico servizio e, perciò, rimasto reato procedibile di ufficio. Ove così non fosse, peraltro, opina il P.G., sarebbe in concreto vanifica". La Corte di cassazione ha osservato che il capo d’imputazione contestava espressamente l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p., descrivendo l’oggetto del furto come “avifauna, da considerare patrimonio indisponibile dello Stato”. Questa stessa descrizione, secondo la Corte, contiene già in sé il riferimento alla destinazione della cosa “a pubblico servizio o a pubblica utilità”.
La sentenza riafferma un principio di grande importanza per la tutela dell’ambiente e del patrimonio faunistico nazionale. Il furto venatorio non può essere equiparato a un furto comune. La natura della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato, destinato a una funzione di pubblica utilità per la collettività e per le future generazioni, attiva l’aggravante specifica che sottrae il reato al regime della querela di parte. Anche nell’era post-Riforma Cartabia, chi attenta a questo bene collettivo dovrà rispondere delle proprie azioni su iniziativa dello Stato, senza che sia necessaria la denuncia di un singolo.