Fondo chiuso - nozione

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 4 giugno 2024, n. 507 

Revoca dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso all'interno di un fondo chiuso - Nozione di "fondo chiuso"

Il CASO 

La Polizia provinciale contestò a nome-cognome, di esercitare la caccia in località omissis, da appostamento fisso autorizzato "all'interno di un fondo chiuso e a mt.10 circa da un immobile adibito ad abitazione di proprietà del trasgressore. Il ricorrente "affermò che il fondo de quo non sarebbe stato classificabile come chiuso per la presenza di cancelli che "resterebbero aperti durante l'esercizio dell'attività venatoria."

La Sezione ha tuttavia respinto l'istanza: "...tenendo conto della ratio della norma, ovvero di precludere l'accesso al fondo, si può senz'altro affermare che un fondo è chiuso quando esso sia puntualmente delimitato da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, delle altezze stabilite, in modo tale da indicare in modo univoco la volontà del proprietario di vietare l'accesso ai terzi: la presenza di poche e piccole aperture lungo la delimitazione, tali da poter essere chiuse in qualsiasi momento con un intervento elementare che consenta di rinserrare il fondo, conferma tale volontà e ne mantiene la qualità di chiuso, evitando così che la disciplina di legge possa essere agevolmente elusa e il fondo, pur chiuso, si trasformi in una riserva di caccia per il proprietario..."

Consiglio di Stato Sez. VI n. 01228 del 17 febbraio 2026
Natura del fondo chiuso e operatività del divieto di esercizio venatorio

Pubblicato il 17/02/2026 N. 01228/2026REG.PROV.COLL. N. 00572/2025 REG.RIC.

Ai fini del divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 15, comma 8, della legge n. 157 del 1992, la qualifica di "fondo chiuso" discende esclusivamente dalla sussistenza oggettiva di una chiusura materiale (muro, rete metallica o altra effettiva delimitazione di altezza non inferiore a metri 1,20) idonea a impedire l’accesso ai terzi. La disciplina distingue il piano sostanziale della tutela della proprietà da quello amministrativo-procedurale: pertanto, gli obblighi di notificazione alla Regione e di apposizione della tabellazione hanno una funzione meramente ricognitiva e di pubblicità e non rivestono natura costitutiva del divieto, il quale opera immediatamente in virtù della sola recinzione fisica. Parimenti, la deroga alla distanza minima di cento metri degli appostamenti fissi dalle abitazioni non è applicabile qualora l'immobile limitrofo, pur se utilizzato come supporto all'attività venatoria, presenti caratteristiche strutturali tipicamente abitative, difettando il requisito della destinazione esclusiva richiesto dalla normativa regionale per i fabbricati rurali...