Convenzioni sulla protezione della fauna selvatica
Il nostro ordinamento giuridico, a partire dagli anni settanta, ha registrato un percorso evolutivo chiaramente orientato alla conservazione ed alla tutela della fauna selvatica, attraverso la ratifica di Convenzioni Internazionali ed il recepimento di Direttive comunitarie.
Grazie a tutte queste fonti, si sono progressivamente introdotti e consolidati una serie di principi volti a tutelare direttamente o indirettamente gli animali selvatici, limitandone le possibilità di prelievo nell’ambiente naturale, nonché di detenzione e commercio.
Si fa riferimento, in particolare:
- alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di animali e vegetali in via di estinzione (C.I.T.E.S. - Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora) firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata in Italia con la Legge n. 874 del 19 dicembre 1975, che mira alla tutela di determinate specie animali e vegetali minacciate d’estinzione attraverso una rigorosa regolamentazione del loro commercio, in quanto riconosce che “la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future” anche per il crescente valore che ricoprono “dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico”;
- alla Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950 e ratificata in Italia con la Legge n. 812 del 24 novembre 1978, che riconosce l’importanza degli uccelli selvatici “dal punto di vista della scienza, della protezione della natura e dell’economia propria di ogni nazione” e mira ad assicurarne la conservazione tramite:- la protezione nei periodi dell’anno in cui sono maggiormente vulnerabili;
- il divieto di prelievo o danneggiamento di nidi e uova;
- il divieto di utilizzo per i mezzi di cattura o distruzione di massa di cui all’art. 5;
- la determinazione delle condizioni che rendono possibile ai privati la detenzione in cattività delle specie protette e la regolamentazione del loro commercio;
- l’istituzione di riserve per la nidificazione ed il rifugio degli uccelli;
- la prevenzione di fenomeni di inquinamento, di contaminazione ambientale e di ogni altra causa che può determinare la distruzione degli uccelli;
- l’attività di informazione ed educazione.
L’art. 3 della Convenzione di Parigi sancisce, salvo alcune eccezioni, il “divieto di importare, esportare, trasportare, vendere, mettere in vendita, acquistare, regalare o trattenere durante il periodo di protezione della specie, qualsiasi uccello vivo o morto od ogni parte di un uccello che sia stato ucciso o catturato contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione”.
- alla Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979 e ratificata in Italia con la Legge n. 42 del 25 gennaio 1983.
L’accordo, nel riconoscere il crescente valore che la fauna selvatica assume “dal punto di vista ambientale, ecologico, genetico, scientifico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico” e nell’affermare che essa “costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della terra, che deve essere conservato per il bene dell’umanità”, mira a garantire la tutela di determinate specie migratrici incluse negli allegati assicurandone la protezione e la conservazione degli habitat e rimuovendo i fattori che ne minacciano la conservazione o ne ostacolano la migrazione, anche attraverso la stipula di opportuni accordi tra i singoli Stati sul cui territorio ricade l’areale di detti animali.
- alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata in Italia con la Legge n. 503 del 5 agosto 1981, che mira a proteggere le specie di flora e fauna selvatiche in quanto rivestono un ruolo fondamentale per “il mantenimento degli equilibri biologici” ed in quanto “costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future”.
A tal fine prevede:
- l’adozione di politiche nazionali volte alla protezione degli habitat naturali delle specie di flora e fauna selvatiche, in particolare di quelle elencate negli allegati;
- il divieto di utilizzo dei mezzi di cattura o distruzione inclusi nell’allegato IV;
- il divieto di cattura, uccisione o disturbo degli animali inclusi nell’allegato II, nonché di detenzione, distruzione o raccolta delle loro uova dall’ambiente naturale;
- la regolamentazione del prelievo di animali inclusi nell’allegato III, nonché della possibilità di detenere o commerciare esemplari vivi o morti di tali specie;
- il controllo sull’introduzione di specie aliene;
- la promozione di attività divulgative ed informative.
Nell’art. 6 della Convenzione di Berna obbliga i contraenti ad adottare, per le specie di fauna incluse nell’allegato II, norme che vietino “la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall’animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo”.
- alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata in Italia con il D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976, che mira a tutelare le zone umide per le loro funzioni ecologiche ed in quanto costituiscono habitat di flora e fauna caratteristiche, in particolare di uccelli acquatici.
- alla Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata in Italia con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, ed alla Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 e ratificata in Italia con la Legge n. 403 del 14 ottobre 1999.
Pur non contenendo elenchi di singole specie di flora o fauna protette, tali convenzioni vincolano i contraenti a sviluppare opportune misure, strategie e programmi atti a garantire la conservazione della biodiversità e delle sue componenti, assicurando un uso responsabile e sostenibile delle risorse naturali.