
VI SPIEGHIAMO I CONTENUTI INDECENTI DEL DISEGNO DI LEGGE “ANTI-FAUNA” PRESENTATO DALLE DESTRE IN SENATO.
Una DDL deleteria per la nostra biodiversità
I senatori Malan (capogruppo Fratelli d’Italia), Romeo (capogruppo Lega), Gasparri (capogruppo Forza Italia) e Salvitti (capogruppo Civici-UDC) hanno presentato il 20 giugno 2025 il disegno di legge S.1552
https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=59294
“Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
IL 3 LUGLIO è INIZIATO AL SENATO L’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE “SPARATUTTO” ANNUNCIATO DAL MINISTRO LOLLOBRIGIDA E FIRMATO DAI CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA
Ecco alcune delle “perle”, ma verrebbe da dire delle peggiori nefandezze, proposte per aggredire ulteriormente il nostro patrimonio faunistico, in nome del clientelismo collegato alle frange venatorie più troglodite e parassitarie:
- Prevista l’installazione di impianti di cattura regionali per uccelli selvatici, da impiegare successivamente come richiami vivi nelle cacce da appostamento, in violazione della Direttiva “Uccelli” UE che prevede il divieto di impiego di reti (art. 4 del d.d.l.);
- Ampliamento da7 a 36 delle specie di uccelli teoricamente utilizzabili come richiami vivi (art. 5 del d.d.l.);
- Le autorizzazioni per appostamenti di caccia diventano anche titolo abilitativo per la realizzazione di strutture “precarie”, in legno, ferro, con strutture tubolari o prefabbricati interrati, alla faccia dei vincoli paesistici (art. 5 del d.d.l.);
- Una norma, figlia dell’ossessione paranoica delle associazioni venatorie sull’estensione dei parchi, che consente in via sostitutiva al Ministero dell’agricoltura -che farebbe meglio ad occuparsi di formaggi e melanzane- di variare le percentuali di territorio sottratto alla caccia in ciascuna regione (art. 6 del d.d.l.);
- Abolizione della scelta obbligatoria di opzione in via esclusiva per una di tre possibili forme di caccia (Zona Alpi, appostamento fisso con richiami vivi, altre forme); ad esempio i cacciatori vagantisti, dopo aver ripulito di fauna cacciabile un’area di pianura, potranno dedicarsi ai camosci in aree alpine in altre giornate (art. 7 del d.d.l);
- Autorizzazione all’impiego di mezzi “optoelettronici” nella caccia di selezione agli ungulati; gli amplificatori della luce residua e i dispositivi ad infrarosso sono però vietati da trattati internazionali, già esecutivi in Italia, come la Convenzione di Berna sulla vita selvatica in Europa (per tutti i mammiferi) o dalla Direttiva UE “Habitat” per il camoscio (art. 8 del d.d.l);
- Trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in nuove riserve di caccia a pagamento, di fatto, attraverso l’abolizione dell’attuale divieto dello scopo di lucro; si potrà, cioè, trarre guadagno dall’abbattimento di esemplari in origine appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 10 del d.d.l);
- Riapertura della caccia, sinora vietata da 58 anni, sui valichi montani interessati dai flussi migratori; l’unica ridicola limitazione sarebbe, dopo procedure farraginose ed improbabili procedure per istituire fasulle “Zone di Protezione Speciale”, quella di cacciare nei valichi per due giornate fisse, anziché tre, nel mese di gennaio, momento di assenza di significativi flussi migratori (art. 14 del d.d.l);
- Abolizione del divieto di caccia nelle foreste demaniali statali e regionali, con ulteriore impoverimento del patrimonio naturale pubblico per antonomasia (art. 6 del d.d.l).
Come si vede, al di là dei proclami dei parlamentari presentatori e dei loro rispettivi suggeritori su gestione e aggiornamento della normativa venatoria, il senso generale del testo è quello di raschiare il fondo del barile di una parte significativa della nostra biodiversità.
LAC – Lega Abolizione Caccia
Ufficio comunicazione
