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LAC
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Vademecum caccia: Basta cacciatori a casa tua


Sono molte le chiamate che i nostri volontari e il centralino LAC ricevono da cittadini allarmati per cacciatori in attività venatoria vicino alle case, ai luoghi di lavoro, stabbi, recinti con animali, nonostante i divieti dettati dall’art. 21 della Legge 157/92.

Chiamate e preoccupazioni comprensibili, visto gli incidenti di caccia che ad ogni stagione venatoria registrano morti e feriti non solo fra cacciatori ma anche fra comuni cittadini mentre passeggiano all’aria aperta, mentre svolgono attività sportive e addirittura durante le loro attività nelle proprie pertinenze domestiche.

Su richiesta, ricordiamo alcune regole che i cacciatori devono rispettare:

Vi è il divieto di esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.

I cacciatori debbono stare a non meno di 150 metri in caso sparino verso le abitazioni o stabili adibiti a posto di lavoro, stessa cosa in caso di sparo verso le strade, comunicazione ferroviaria, impianti di trasporto, stabbi, stazzi, recinti ed aree delimitate destinate al ricovero ed alimentazione del bestiame...

Per lo sparo con carabina verso le aree di attenzione che abbiamo elencato, la distanza di sicurezza è invece di una volta e mezzo la gittata dell’arma. Le carabine sono armi utilizzate prevalentemente per la caccia agli ungulati.

ARTICOLO 21 LEGGE 157/92

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