L’Ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 2 del 7.1.2021, che permette ai cacciatori e a tutti coloro che svolgono attività complementari alla caccia e al controllo, la libera circolazione in tutta la Regione nei giorni del 9 e 10 gennaio, segnati in arancione dal Governo, è non solo illegittima (poiché l’art. 3 D.L. 19/2020 permette alle Regioni la possibilità di modificare le limitazioni da Covid solo in aggravamento), ma può anche configurare l’ipotesi di reato di epidemia colposa (Art. 452 codice penale).

Com’è noto in Umbria vi sono circa 30.000 cacciatori, tra cui numerosissimi “cinghialisti” che, in squadre in media di 40-50 persone, stanno insieme per lungo tempo, anche più giorni, non solo all’aperto ma anche al chiuso per l’eviscerazione e macellazione dei selvatici. Questo comporta con ragionevole certezza la violazione delle norme sul distanziamento con rischio di creazione di focolai di contagio, per loro stessi e per chiunque incontrano nei loro continui spostamenti; lo stesso vale anche per i cacciatori singoli con spostamenti anche di lungo raggio per raggiungere i capanni o le zone di caccia. Si aggiunge che la caccia risulta praticata da un numero altissimo di soggetti over65, particolarmente fragili per questa patologia; che è attività voluttuaria non socialmente necessaria, dato che gli abbattimenti dei selvatici per pubblica incolumità spettano per legge agli agenti di PG a ciò preposti; che avendo causato ben 27 morti e 68 feriti solo nell’ultima stagione venatoria, è fonte certa di pericolo per comuni cittadini che vogliano camminare all’aperto nella natura, una delle poche attività di benessere oggi possibili; che l’Umbria è a serio rischio epidemico, tanto da aver posticipato l’apertura delle medie superiori al 25 gennaio p.v., mentre in altre Regioni aprono l’11 gennaio; che addirittura (la Nazione, 9.1.2021) i contagi in Umbria sono in crescita e l’indice RT ora supera “quota 1”; che addirittura l’Ordinanza consente senza limiti comunali anche l’addestramento dei cani da caccia, che era permesso dal calendario venatorio umbro 2020/2021 solo dal 15/8 al 10/9/2020.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 48014/2019 definisce l’epidemia colposa (Art. 452 cp) “in termini di reato di pericolo concreto per l’incolumità pubblica, ossia la facile trasmissibilità della malattia ad una cerchia ancora più ampia di persone”. L’orientamento maggioritario è quello che a rilevare sarebbe non tanto il contagio avvenuto quanto, piuttosto, la pericolosità di potenziali ed ulteriori contagi. Da qui la richiesta di LAC e WWF che venga valutata la sussistenza del reato di cui all’Art. 452 (epidemia colposa).

9 gennaio 2021

I Responsabili WWF Umbria e LAC – Lega per l’Abolizione della Caccia Umbria

Aderiscono a sostegno:

Coordinamento ATA (Animali Territorio Ambiente) Umbria;

Animal Save Perugia;

Avi Vegani Internazionale Umbria

 

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