Comunicato stampa 10 maggio 2019

 

TAR TOSCANA: SOSPESA LA CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA. ACCOLTO RICORSO ENPA, LAC, LAV E WWF

 

 

Il TAR Toscana, pronunciandosi sul ricorso presentato da Enpa, LAC, LAV e WWF, ha emesso ieri l’ordinanza con la quale ha disposto la sospensione del piano triennale di controllo del cinghiale nella parte in cui consente la caccia in braccata.

 

La caccia con il metodo della braccata è un sistema particolarmente crudele nei confronti degli animali e fortemente impattante sull’ambiente, per questo siamo felici che il TAR di Firenze l’abbia sospesa – commentano le Associazioni – ora attendiamo l’udienza di merito, la legge regionale per la gestione degli ungulati è un fallimento, non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, è stata solo un’opportunità per consentire ancora maggior divertimento ai cacciatori, per questo chiediamo che sia rimessa alla Corte Costituzionale”.

 

Il piano impugnato dalle Associazioni è stato predisposto dalla Regione ai sensi della legge 10/2016, quella che avrebbe dovuto risolvere il problema dei danni imputati a cinghiali e caprioli nel giro di tre anni, ma che con tutta evidenza ha mancato completamente l’obiettivo.

 

Come evidenziato dallo stesso TAR, i contenuti del piano presentano diversi profili d’illegittimità: non è dimostrata l’inefficacia dei metodi ecologici, condizione che deve essere sempre soddisfatta prima di dare il via libera alle uccisioni, né viene motivato lo scostamento dal parere dell’ISPRA nel punto in cui solleva il rischio di redistribuzione dei cinghiali sul territorio a seguito dell’attuazione del piano stesso.

 

Il 17 settembre si terrà l’udienza di merito, nel corso della quale sarà affrontata anche la questione di legittimità costituzionale della l.r.10/2016. Le Associazioni hanno infatti evidenziato numerosi passaggi in cui la legge regionale viola la norma nazionale, motivo per cui ne hanno chiesto l’impugnazione avanti la Corte Costituzionale.

 

 

 

 

  1. 00265/2019 REG.PROV.CAU.
  2. 00384/2019 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2019, proposto da

 

W.W.F. Associazione Italiana World Wide Fund For Nature Onlus Ong; E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali Onlus; L.A.V. – Lega Antivivisezione Onlus – Ente Morale; L.A.C. – Lega per l’Abolizione della Caccia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Barbara Vannucci in Firenze, via Scialoia 67;

 

contro

la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall’avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, Piazza dell’Unità Italiana 1;

nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia 5 Firenze Sud ed EPS – Ente Produttori Selvaggina in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della DGR n.71 del 21 gennaio 2019 recante “L.R. 3/94 – Approvazione del piano di controllo 2019-2021 sulla specie cinghiale in regione toscana ai sensi dell’art. 37 l.r. 3/94 e dell’art. 5 della l.r. 10/2016 pubblicata sul Burt n.6, parte II, del 6 febbraio 2019 nonché dell’Allegato piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in regione toscana (art.19 l.157/92, art. 37 l.r. 3/94, art. 5 l.r. 10/2016) periodo 2019-2021;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che la deliberazione impugnata non sembra dimostrare sufficientemente l’inefficacia dei metodi ecologici nel controllo dei cinghiali, né motivare congruamente lo scostamento rispetto al parere negativo di ISPRA con particolare riferimento al rischio di redistribuzione dei cinghiali stessi sul territorio conseguentemente all’attuazione del piano regionale oggetto di controversia;

Ritenuto che il contemperamento degli interessi in gioco nella presente fase cautelare possa conseguire alla sospensione del provvedimento impugnato limitatamente alla “caccia in braccata”;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie parzialmente la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende in parte qua il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 17 settembre 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari               Rosaria Trizzino

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 

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