Con sentenza n. 44128 pubblicata martedì 8 ottobre, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha definitamente confermato la condanna di Italo Rossetti alla pena di 10.000 euro di ammenda (inflitta a luglio 2018 dal Tribunale di Brescia), per il reato di illecito commercio di avifauna selvatica (5.800 passeri spiumati di provenienza estera).

La suprema corte ha escluso la possibilità di applicare attenuanti generiche o la non applicabilità della pena per l’ipotesi, rigettata dai giudici del collegio, di “tenuità del fatto”.

I magistrati di Cassazione hanno anche precisato che il rispetto di altre disposizioni in materia di sicurezza alimentare non fanno ovviamente venir meno le norme di legge in materia di tutela della fauna selvatica.

La vendita e la detenzione per la vendita di esemplari di avifauna selvatica, anche se importati – ricorda la Lega Abolizione Caccia – è infatti limitato a sole sei specie , come ad esempio fagiani , pernici e starne.

 

========

Corte di Cassazione, Sez. III Pen., Sentenza n.41128 del 08/10/2019 ( udienza del 28/05/2019), Presidente IZZO FAUSTO – Relatore DE MARZO GIUSEPPE – Ricorrente ROSSETTI ITALO  – Commercio passeri spiumati – Brescia Esclusione tenuità del fatto a causa del numero degli esemplari – esclusione attenuanti generiche – non attinenza norme sicurezza alimentare coi divieti di cui alla legge 157/92

 

 

Penale Sent. Sez. 3 Num. 41128 Anno 2019
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
Data Udienza: 28/05/2019

 

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSETTI ITALO nato il 07/03/1940
avverso la sentenza del 17/07/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore

il difensore presente si riporta ai motivi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17/07/2018 il Tribunale di Brescia ha condannato Italo
Rossetti alla pena di 10.000,00 euro di ammenda, avendolo ritenuto
responsabile del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 30, primo comma,
lett. I), in relazione all’art. 21, primo comma, lett. bb ) della I. 11/02/1992, n.
157, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
acquistato e, comunque, detenuto per la vendita 5.800 passeri spiumati,
provenienti da paesi extra-europei, ma appartenenti a popolazioni stanziali
europee.
2. Nell’interesse del Rossetti è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
rilevando che la presenza di un responsabile Haccp – e quindi di un sistema di
autocontrollo preventivo volto a garantire il rispetto della normativa e della
salubrità dei processi alimentari – e la sussistenza di un rapporto contrattuale
con un professionista esterno, esperto in normativa e sicurezza alimentare,
consentivano di individuare una ipotesi di successione nella posizione di garanzia
e di escludere la sussistenza anche della colpa.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti della causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., rilevando: a) che il numero degli
esemplari acquistati non costituiva elemento sufficiente per apprezzare la gravità
della condotta, dal momento che, appena il consulente esterno aveva chiarito
che ne era vietata la vendita, era stata sospesa ogni attività in tal senso; b) che,
in ogni caso, tale numero doveva essere ponderato alla luce delle dimensioni
aziendali e dalla estemporaneità della tipologia d’acquisto; c) che la ritenuta non
occasionalità della condotta, per effetto del rinvenimento di due fatture
d’acquisto, collideva con l’omogeneità e la continuità spazio – temporale che
aveva condotto il medesimo giudice a riconoscere la sussistenza del vincolo della
continuazione.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in
relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della
sospensione condizionale della pena, alla luce delle condotte di sospensione della
vendita, poste in essere spontaneamente dall’imputato, appena aveva appreso
dal consulente della modifica normativa intervenuta qualche mese prima e ben
prima dell’accesso della polizia giudiziaria.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in
relazione alla dosimetria della pena, con riguardo alla determinazione della pena

base e dell’aumento per la continuazione nonché con riferimento all’erronea
applicazione dell’art. 133-bis cod. pen.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
29/04/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari chiarisce che il sistema HACCP è
uno strumento volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire
un livello più elevato di sicurezza alimentare (considerando n. 13) e, in linea
generale, stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari
destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei
seguenti principi: a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti
incombe sull’operatore del settore alimentare; b) è necessario garantire la
sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla
produzione primaria; c) è importante il mantenimento della catena del freddo per
gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in
condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati; d) l’applicazione
generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente
all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la
responsabilità degli operatori del settore alimentare (art. 1).
In definitiva, il sistema HACCP è quindi uno strumento orientato al
conseguimento di un livello più elevato di sicurezza alimentare.
Al contrario, la finalità del divieto di cui all’art. 21, comma primo, lett. bb ) della I.
n. 157 del 1992 è quella di proteggere la fauna e di regolamentare il prelievo
venatorio.
Ne discende l’assoluta mancanza di correlazione tra l’istituzione del sistema
HACCP e la conseguente presenza di un responsabile aziendale, da un lato, e il
rispetto della normativa della quale si discute nel presente processo, dall’altro.
Quanto al collaboratore esterno, in assenza di specificazioni nel ricorso, deve
osservarsi che il fatto che seguisse, secondo quanto affermato in sentenza, “gli
aspetti giuridici-sanitari” dell’attività imprenditoriale, non dimostra alcuna delega
di funzioni operative, ma solo l’attribuzione di compiti di supporto conoscitivo del
titolare della posizione di garanzia.
Escluso, pertanto, che possa parlarsi di delega di funzioni, potrebbe in astratto
farsi questione di cd. buona fede, intesa come condizione soggettiva di
inevitabile ignoranza della legge penale.
E, tuttavia, un tema di elemento psicologico del reato, la cosiddetta “buona fede”
è configurabile ove la mancata coscienza dell’illiceità del fatto derivi non
dall’ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza
che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell’autorità

amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o
contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma (Sez. 3, n.
29080 del 19/03/2015, Palau, Rv. 264184).
D’altra parte, proprio l’assenza di una delega di funzioni, nel caso di specie,
dimostra soltanto che, ai fini conoscitivi, il titolare dell’attività e della posizione di
garanzia si è avvalso di un sistema inadeguato di verifica della normativa, sia
che tale inadeguatezza debba cogliersi nella intempestività della segnalazione
delle modifiche normative ossia nella negligente predisposizione degli strumenti
comunicativi, sia che debba, proprio alla luce del dedotto carattere
estemporaneo ed occasionale dell’acquisto, apprezzarsi come difetto di previa
verifica della specifica normativa applicabile ad una attività usualmente non
posta in essere.
2. Infondato è anche il secondo motivo, giacché le considerazioni dedicate dalla
sentenza impugnata al numero di esemplari acquistati (ma a conclusioni non
dissimili si giungerebbe anche apprezzando il numero dei passeri venduti: 4200)
non si espongono a censure di illogicità.
3. Infondato è, nel suo complesso, anche il terzo motivo, in quanto la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza
impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae,
pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008,
Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata
giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.
6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nessuna illogicità è, infine, dato cogliere nella motivazione che sorregge il
diniego della sospensione condizionale della pena, alla luce del valorizzato, non
risalente precedente per violazione di norme in materia di alimenti.
4. Infondato è, infine, il quarto motivo del ricorso.
Va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed
alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia 

frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Quanto poi alla motivazione che sorregge l’aumento di cui al secondo comma
dell’art. 133-bis cod. pen., si osserva che il riferimento al fatturato dell’impresa
rappresenta un indice non illogico per apprezzare le condizioni economiche di chi
la gestisce.
5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/05/2019

DOVE SIAMO

Sede Legale:                        Via Ernesto Murolo 11  00145 Roma

 

Iscriviti alla Newsletter

LAC Lega Abolizione Caccia © 2024. All Rights Reserved.                                                   

C.F. 80177010156

IBAN: IT74 C030 6909 6061 0000 0119 336
BIC BCITITMM

oppure
Conto Corrente Postale: 31776206
torna