Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Piemonte n. 5 del 19 giugno 2018, recante “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”,

in quanto alcune norme, riguardanti l’esercizio dell’attività venatoria nei fondi privati e il calendario venatorio, eccedono dalle competenze regionali invadendo le materie dell’ordinamento civile e della tutela dell’ambiente, riservate alla legislazione statale dall’articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione;norme in contrasto con l’articolo 842 del Codice Civile che stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia.

LAC prende atto e vuol porre l’attenzione su un punto molto importante che questa delibera non impugna: il controllo della fauna, che viene affidato ai cacciatori in violazione dell’art. 19 della L.157/1992 sul quale esistono ben 4 sentenze della Corte Costituzionale. 

http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=12414

Dettaglio Legge Regionale
Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria. (19-6-2018)
Regione: Piemonte
Estremi: Legge n.5 del 19-6-2018
Bur: n.21 del 21-6-2018
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 8-8-2018 / Impugnata
La legge regionale Piemonte, che detta norme in tema di tutela della fauna e gestione venatoria, è censurabile relativamente alle disposizioni di seguito indicate:
-a) L’Articolo 6, comma 7, prevede la facoltà per il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria la possibilità di inoltrare al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all’Ambito territoriale di caccia o Comprensorio alpino di competenza, una richiesta motivata, che ai sensi dell’articolo 20 della legge 241/90, in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti deve intendersi accolta.
La sopracitata norma, si pone in contrasto con l’articolo 842 del Codice Civile che stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno, poiché, nella fattispecie, per sancire la chiusura dei fondi,l’articolo 15 della legge 157/92 recante disciplina della caccia, stabilisce che gli interessati presentino richiesta in tal senso al Presidente della Giunta Regionale, a pena decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale.
Si precisa, inoltre, che l’istituto del silenzio assenso di cui alla legge 241/90, applicato dalla norma in esame ad un ambito ambientale escluso ai sensi della medesima legge da tale forma di semplificazione procedurale, esorbita dalle competenze regionali trattandosi di questione afferente all’ordinamento civile dello Stato.
La citata disposizione regionale , violando le predette norme interposte, risulta quindi invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di ordinamento civile e di tutela dell’ambiente dall’ articolo117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione.

-b) L’articolo 13, comma 1, (calendario venatorio), demanda genericamente alla Giunta regionale, sentiti l’Ispra e la Commissione consultiva regionale, l’adozione del calendario venatorio con cui determinare le specie cacciabili ed i periodi di caccia, di cui la specifica procedura è già disciplinata dall’articolo 18 della legge 157/92.
Considerato che la disposizione regionale, non si limita, compatibilmente con la normativa nazionale, a precisare le modalità che si intendono mettere in atto per la definizione delle specie cacciabili, la stessa norma risulta quindi invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di ordinamento civile e di tutela dell’ambiente dall’ articolo117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione.

Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alla norme sopra indicate deve essere impugnata ai sensi dell’articolo127 della Costituzione.

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