7 Luglio 2020 – Dichiarati incostituzionali 5 articoli della legge regionale ligure “taglia-parchi” , n. 3/2019

Con sentenza n. 134 depositata oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali, facendone perdere l’efficacia, ben 5 articoli della cosiddetta legge regionale “taglia- parchi”,
la n. 3 del 19 aprile 2019.
In particolare sono stati censurati dalla Consulta alcuni capisaldi del provvedimento del Consiglio Regionale della Liguria, proposti dall’assessore Stefano Mai, con i quali:
– si riducevano i confini dei parchi regionali (per circa 540 ettari) di Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua, senza coinvolgere preliminarmente gli enti parco e gli enti locali;
– si violava la normativa statale che prevede che il piano del parco prevalga su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale;
– si modificava il funzionamento degli organi consultivi , le “comunità del parco” senza demandare tali questioni ai rispettivi statuti (ad esempio stabilendo che il voto di alcuni componenti conti per un peso di tre centesimi) ;
– si cancellavano i riferimenti alle aree protette di interesse locale.
La Corte Costituzionale ha inoltre fissato il principio in base al quale le convenzioni dei singoli parchi con associazioni che gestiscono guardie volontarie non possono surrogare gli obblighi di sorveglianza pubblica da parte dell’ente parco (la regione escogita continui espedienti per non bandire concorsi per guardiaparco, previsti sin dal 1995).
LAC con le associazioni ambientaliste Italia nostra e WWF aveva inoltrato un dettagliato esposto al Governo nel maggio 2020, che aveva deliberato l’impugnativa presso la Corte Costituzionale.
“Si tratta di una debacle clamorosa della Regione Liguria, per l’approssimazione della Giunta e della dirigenza regionale , che hanno predisposto una legge regionale arraffazzonata e zeppa di violazioni della legge quadro statale 394/1991 sulle aree protette, con disprezzo per le esigenze di salvaguardia del nostro patrimonio naturale”.

Lega Abolizione Caccia
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http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0134s-20.html

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)», nella parte in cui sostituisce l’art. 11, commi 1, 2 e 3, quest’ultimo limitatamente alle parole «secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2», della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l’art. 14, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate;
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l’art. 14, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua;
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019;
6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l’art. 17, comma 4, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa;

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