Legge nazionale sulla fauna selvatica

Raffy, 24/07/2025

La Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, recante le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, costituisce tuttora il principale riferimento nazionale in materia di tutela degli animali selvatici.

La norma sancisce infatti il principio di conservazione, in base al quale tutte le specie di mammiferi e uccelli di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (ad eccezione di topi propriamente detti, talpe, ratti, nutrie ed arvicole) vengono qualificate come patrimonio indisponibile dello Stato tutelato nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.

In deroga a tale principio, la legge consente l’esercizio dell’attività venatoria purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole: tale pratica può svolgersi in forza di una concessione (licenza di caccia) che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla legge, i quali potranno così impossessarsi della fauna selvatica lecitamente abbattuta.

Va detto che la L.157/92 dall'insediamento del governo Meloni è stata continuamente modificata in favore del mondo venatorio e diminuito la tutela della fauna selvatica. Nessuna modifica e aggiornamento invece per gli articoli che sanzionano reati a danno della fauna selvatica, mantenendo pene oramai irrisorie perchè stabilite nel lontano 1992 in lire. La conversione in Euro ha ulteriormente reso irrilevanti le pene. 

Vedi QUI la legge 157 prima delle modifiche del governo Meloni e QUI la Legge aggiornata.

L’art. 18 di questa Legge riporta l’elenco delle specie cacciabili, che vengono di seguito riportate, ed i relativi periodi in cui ne è consentito il prelievo.

SpecieArticolo LeggeData 
Alzavola (Anas Crecca)Art. 18 b)Dalla 3^ Domenica di settembre al 31 gennaio 
BeccacciaArt. 18 b)Dalla 3^ Domenica di settembre al 31 gennaio