Direttive UE
Il nostro ordinamento giuridico, a partire dagli anni settanta, ha registrato un percorso evolutivo chiaramente orientato alla conservazione ed alla tutela della fauna selvatica, attraverso la ratifica di Convenzioni Internazionali ed il recepimento di Direttive comunitarie.
Grazie a tutte queste fonti, si sono progressivamente introdotti e consolidati una serie di principi volti a tutelare direttamente o indirettamente gli animali selvatici, limitandone le possibilità di prelievo nell’ambiente naturale, nonché di detenzione e commercio.
Si fa riferimento, in particolare:
- alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (detta Direttiva “Habitat”) recepita in Italia con il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, che mira a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. La direttiva, nella quale viene riconosciuto che “la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità”,
prevede:
- il divieto di cattura, uccisione, disturbo, possesso, trasporto, delle specie incluse nell’allegato IV, per le quali sono altresì vietate la commercializzazione, lo scambio e l’offerta per lo scambio o per scopi commerciali di esemplari presi dall’ambiente naturale;
- la possibilità di regolamentare il prelievo delle specie incluse nell’allegato V;
- il divieto di utilizzo dei mezzi di cattura o distruzione inclusi nell’allegato VI;
- la tutela degli habitat di interesse comunitario inclusi nell’allegato I nonché degli habitat in cui vivono le specie di interesse comunitario incluse nell’allegato II, designati al termine di una procedura quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed inseriti in una rete ecologica europea denominata Natura 2000.
- alla Direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (detta Direttiva “Uccelli”) recepita in Italia con la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 (a tal fine modificata dall’art. 42 della Legge n. 96 del 4 giugno 2010), che mira ad assicurare la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici naturalmente viventi sul territorio europeo.
A tal fine la direttiva prevede:
- il divieto di cattura, uccisione, detenzione e disturbo delle specie di uccelli incluse nell’allegato I, nonché il divieto di distruzione e danneggiamento dei loro nidi e di raccolta e detenzione delle uova;
- Il divieto di caccia durante la stagione riproduttiva e durante il ritorno degli uccelli ai loro luoghi di riproduzione (caccia primaverile) non è consentita.
- la regolamentazione dello sfruttamento delle specie di uccelli incluse nell’allegato II;
- il divieto di utilizzo dei mezzi di cattura o distruzione inclusi nell’allegato IV;
- il controllo sull’introduzione di specie aliene;
- la tutela degli habitat degli uccelli inclusi nell’allegato I attraverso l’istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) inserite nella rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE;
- la limitazione del commercio di uccelli vivi e morti, commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione di specie quali: fagiano, colombaccio e germano reale, pernice, starna.
