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PDL Antifauna

In Parlamento sono depositate Proposte di Legge che mirano alla deregulation dell'attività venatoria con conseguenti gravi danni sulla fauna selvatica.

Ne presentiamo una tabella di sintesi di queste proposte.

      Situazione attuale e proposta di modificaPerché essere contrari
Appostamenti fissi di cacciaScompare (art. 4) il contingentamento degli appostamenti fissi, il cui numero non poteva superare quello autorizzato nella stagione 1989/90.
Si introduce (art. 14) una deroga per gli appostamenti fissi esistenti, che vengono esonerati dalle localizzazioni per zone, stabilite localmente coipiani faunistici.
Aumenterebbe il numero degli appostamenti fissi di caccia, coi quali si realizzano le forme di caccia più deleterie per la fauna migratrice.
Aree di divietoL’art. 9 prevede che nel conteggiare la superficie agro-silvo-pastorale (il cui 20% deve essere obbligatoriamente vietato alla caccia) si terrebbe conto delle fasce di rispetto di 50 metri ai lati di ogni strada e ferrovia.I cacciatori, che rappresentano circa l’1% della popolazione, hanno già a disposizione tra il 70 e l’80% dell’intero territorio agro-silvo-pastorale.
La percentuale minima del 20% serve per garantire un minimo di spazio per la sopravvivenza e la riproduzione della fauna selvatica.
Con la proposta, che esclude da questo territorio le fasce di rispetto di 50 metri ai lati di ogni strada e ferrovia in quanto non utilizzabili per la caccia la percentuale della superficie protetta a fini faunistici verrebbe conseguentemente ridotta.
Esempio: immaginando un’area di 1km x 1km attraversata da una strada, la superficie protetta minima dovrebbe essere ora 200.000mq.
Con la proposta si ridurrebbe a 180.000mq (- 10%)
Armi nei parchiL’art. 22 autorizza il trasporto di armi da caccia nei Parchi purché scariche e in custodia, in deroga al divieto generale di trasporto armi stabilito dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/91Si apre evidentemente una grossa falla nelle effettive possibilità di controllo del bracconaggio nei Parchi.
Caccia in derogaL’art 21 continua a prevedere un teorico sistema di controllo centralizzato sull’esercizio da parte delle Regioni del loro potere di deroga (sinora affidato, di fatto, agli umori del ministro di turno)Nella lettera di messa in mora dell’Italia per l’abuso della possibilità di autorizzare la caccia in deroga (per cui la Commissione UE sta preparando un ricorso alla Corte di Giustizia europea), la Commissione europea ha già chiarito che questo sistema di controllo è inaccettabile in quanto troppo lento e macchinoso per garantire un’effettiva ed efficace possibilità di intervento del Governo centrale.
CivettaL’art. 22 introduce la possibilità di utilizzare come zimbello civette vive legate, sistema oggi vietatoLa civetta sarebbe impiegata per attirare uccelli di altre specie (soprattutto allodole) che istintivamente l’attaccano percependola come una minaccia.
Per ottenere questo risultato la civetta (uccello notturno particolarmente protetto dalla legislazione attuale per il suo utilissimo ruolo di cacciatore di topi) viene legata in pieno giorno in cima a un palo. La sommità del palo è di forma semisferica (“fungo”) in modo da non consentirle di posarsi: la civetta, scivolando costantemente, è costretta a svolazzare ed essere quindi ben visibile agli altri uccelli. 
Un vero e proprio maltrattamento.
La proposta autorizzerebbe solo l’utilizzo di civette allevate, ma non risulta esistano “allevamenti di civette” per soddisfare le richieste dei cacciatori.
Sarebbe quindi di fatto spalancata la porta a un ricco mercato nero di uccelli catturati illegalmente o rubati dai nidi e poi “legalizzati” facendoli passare come d’allevamento, esattamente come avviene con buona parte delle specie di uccelli utilizzate come richiamo.
Danni all’agricolturaL’art. 21 consente, col pretesto dei “danni”, che i Prefetti possano disporre la cattura o l’abbattimento di animali di qualunque specie

La questione dei “danni” provocati dalla fauna è spesso esagerata ad arte. In generale questi danni sono riconducibili a pochissime specie e a singole situazioni locali e non giustificano, dal punto di vista economico, alcuna campagna di abbattimento su scala nazionale.
In alcune aree i danni alle produzioni agricole possono essere significativi ma nella stragrande maggioranza dei casi sono riconducibili a specie ben definite – e già cacciabili – come il cinghiale.
Qualsiasi prelievo di fauna deve inserirsi in un contesto di gestione, che prenda in considerazione lo stato di conservazione della specie, le misure di prevenzione dei danni, gli indennizzi agli agricoltori, o i metodi di contenimento che non interferiscano sulle altre specie, come può accadere con le braccate.
Non può quindi essere delegata a un soggetto, la Prefettura, che culturalmente e organizzativamente è competente sul controllo per quanto riguarda l’ordine pubblico.
La possibilità di intervento è estremamente ampia, comprendendo anche “la sicurezza della circolazione stradale” (incidenti stradali), senza stabilire criteri prioritari di intervento.
In buona sostanza i cervi in una zona potrebbero essere decimati se si registrano incidenti stradali o qualsiasi orso, lupo o lince abbattuto se ritenuto “potenzialmente pericoloso”.
DemanioL’art. 9 prevede la possibilità di far esercitare la caccia anche nelle foreste demaniali regionali e statali, possibilità oggi vietataLe aree di pubblica proprietà e di buon valore naturalistico devono restare interdette al prelievo venatorio di animali selvatici per scopi ludici.
Non è concepibile che aree che appartengono alla totalità dei cittadini siano occupate, armi alla mano, da una sparuta minoranza che di fatto ne precluderebbe il godimento al restante 99% della popolazione.
La richiesta della proposta di legge cerca di rispondere all’esigenza dei cacciatori di trovare nuove aree a fronte al sovrasfruttamento di quelle esistenti e della crescente antropizzazione del territorio per la continua crescita delle infrastrutture. 
Piuttosto che svendere i gioielli di famiglia, i cacciatori dovrebbero preoccuparsi di gestire in maniera più sensata il territorio esistente e non considerarlo solo un terreno di svago
IncendiL’art. 34 elimina il divieto di caccia per 10 anni nelle aree boscate percorse dal fuoco, oggi stabilito dall’art. 10 della legge 353/2000Le aree bruciate sono porzioni di territorio sottoposte ad un forte stress ambientale che offrono poche risorse alimentari e pochi nascondigli alla fauna selvatica. 
Per questo motivo sono precluse alla caccia: questa sottoporrebbe le specie presenti, già in difficili condizioni, a un ulteriore stress e in una posizione di netto svantaggio rispetto al cacciatore, non avendo dove nascondersi (contrariamente quindi a qualsiasi etica venatoria).
La caccia impedirebbe quindi la ricostituzione di popolazioni di specie stanziali e permetterebbe una “caccia facilitata” agli uccelli migratori in aree con forte riduzione dei punti di riparo e sosta.
Mobilità dei cacciatoriL’art. 11 riduce da 3 a 2 le opzioni di caccia in via esclusiva (oggi: caccia in zona Alpi, caccia da appostamento fisso con richiami, altre forme); tra le sanzioni amministrative degli artt. 31 e 32 della legge 157/92 oggi vigenti scomparirebbe la sospensione della licenza per chi esercita la caccia diversamente dall’opzione prescelta.
Gli ambiti di caccia con minor densità di cacciatori sono obbligati ad accogliere cacciatori non residenti nell’ambito (art. 14).
Si prevedono venti giornate di mobilità extraiegionale ai cacciatori migratoristi su tutto il territorio nazionale (art. 15) negli ATC ove non sono iscritti.
I cacciatori di migratoria sarebbero agevolati nel nomadismo su tutto il territorio nazionale in tutti i periodi, incrementandosi la pressione venatoria. 
Non è affatto infrequente che i “migratoristi” seguano l’avifauna in migrazione lungo la penisola, concentrandosi soprattutto delle aree dove vi è notoriamente meno vigilanza.
Un principio base della legge è quello del legame tra cacciatore e territorio, indispensabile per responsabilizzare i cacciatori verso la gestione dell’ambiente e delle sue risorse.
Il nomadismo di fatto è una forma di saccheggio compiuto in territori cui il cacciatore non appartiene e di cui non si cura minimamente.
E’ puro non senso che debba esistere ovunque una “densità venatoria minima” (basata sul rapporto nazionale cacciatori/ettari), anziché un più sensato tetto massimo di pressione venatoria per una superficie di territorio.
Si vanifica lo scopo dell’ambito territoriale di caccia (ATC) con il nomadismo degli sparatori incalliti, che con una piccola somma aggiuntiva, inferiore a 30 euro (15% delle tasse governative nazionali) potranno recarsi in un altro punto d’Italia a sparare ai migratori. 
Questo provocherà la congestione venatoria delle aree “migliori”, conflitti coi cacciatori locali e una pressione ancora maggiore verso nuove aree. 
Inoltre il sistema di “prenotazione” alla base della mobilità è estremamente macchinoso e affidato completamente agli Ambiti Territoriali di Caccia.
Queste sono strutture frequentemente inesistenti, spesso non dotate di personale e mezzi, e impreparate per gestire il potenziale flusso di decine di migliaia di richieste di spostamento di cacciatori attraverso il paese.
Il risultato sarebbe un caos completo e l’impossibilita’ di qualsiasi controllo sui cacciatori e di verifica dei dati relativi agli abbattimenti, indispensabili per la gestione dell’attività’ venatoria.
NatantiL’art. 22 introduce la possibilità di cacciare da natanti (se il motore è spento), cosa attualmente considerata reatoSi tratta di una forma di caccia invasiva e distruttiva, perché introdurrebbe la possibilità, nelle nostre già ridotte zone umide, di avvicinarsi direttamente agli uccelli acquatici anche in punti solitamente meno disturbati, e/o di effettuare preventivi inseguimenti della preda prima dello sparo, in condizioni di palese svantaggio per i selvatici.
In pratica gli uccelli acquatici che, lontani dalle rive e dai capanni ancorati, possono trovare oggi protezione, non avrebbero più dove rifugiarsi per sfuggire ai cacciatori che li potrebbero raggiungere ed uccidere ovunque
NeveL’art. 22 introduce la nuova possibilità (sinora consentita solo in zona Alpi) di cacciare sui terreni innevati, o per la maggior parte innevati, quando si spara da appostamento, o nella caccia di selezione agli ungulati, o nelle battute/braccate in squadra al cinghiale, o nella caccia alle “specie opportunistiche ed invasive”.
Ci si spinge ad ammettere la caccia in laghi stagni e paludi ghiacciate, in aziende venatorie ove si abbattono esemplari di specie “oggetto di immissione”. 
Il divieto vigente di caccia sulla neve sinora tiene conto – in nome di un’etica venatoria che presume una certa equità nella “sfida” tra cacciatore e preda – della maggiore vulnerabilità della fauna selvatica su territori innevati, ove gli animali possono lasciare maggiori tracce facilmente individuabili, possono avere maggiori difficoltà di spostamento e di fuga, e sono soprattutto soggetti ad un maggiore dispendio energetico sia a causa delle temperature sia per la maggiore difficoltà ad alimentarsi e a reperire fonti di cibo.
Una regola deleteria che aumenta il tiro a cervi, daini, caprioli, o nelle cacce in squadra al cinghiale, o quando si spara agli uccelli da appostamento. 
Verrebbe dunque meno questa importante forma di contenimento del danno alle popolazioni animali in condizioni ambientali di palese svantaggio.
Numero di colpi e tipo di armiL’art. 13 non prevede limitazioni del numero di colpi per i fucili con canna ad anima rigata (carabine). 
Il relatore si premura di includere tra le armi ammesse (art. 19) per la caccia al cinghiale (art.19), anche i fucili ad avancarica, tornati di moda con la produzione artigianale delle repliche di modelli della prima metà dell’800: forse un omaggio alla guerra civile americana, in cui ebbero il loro fulgore.
L’ articolo sul numero di colpi nella carabina viola gli allegati della Convenzione di Berna sulla vita selvatica in Europa (recepito in Italia con legge 503/81) e la Direttiva “Habitat” della UE n. 43 del 1992, che vietano la caccia ai mammiferi con armi semiautomatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
È quindi palesemente illegittimo, perché elude trattati internazionali e disposizioni europee che devono essere ottemperate dal nostro Paese.
Orari di cacciaL’art. 18 del d.d.l. estende l’orario di caccia ai migratori per mezz’ora dopo il tramonto. 
Attualmente gli spari devono cessare al calar del sole, eccetto che per la caccia di selezione agli ungulati.
Il d.d.l. inoltre ammette che nelle aziende venatorie, per le specie allevate oggetto di immissione, la Provincia possa autorizzare l'attività di abbattimento fino ad un'ora dopo il tramonto. 
a Regione deve considerare l’ora di termine della giornata di caccia riferendosi al punto più occidentale del suo territorio (un espediente per aggiungere ancora qualche minuto). 
Perché tanto interesse per aumentare di mezz’ora l’orario di caccia?
Perché dopo il tramonto molti uccelli lasciano - o rientrano - nelle zone di rifugio/dormitorio e sono quindi più facilmente bersaglio dei cacciatori.
La caccia in difficili condizioni di luce implica un elevato rischio che siano abbattuti, per oggettivi problemi di riconoscimento, esemplari di specie protette.
Inoltre, sparare in condizioni di scarsa visibilità pone evidentemente dei pericoli in termini di sicurezza pubblica. 
Dilatando modi e tempi di abbattimento nelle zone umide si incrementa il dispendio energetico degli animali, impedendo loro di alimentarsi in situazione di tranquillità: questo non fa che aumentarne la mortalità indotta.
ParchiL’art. 22 incredibilmente proroga al 2010 il termine alle Regioni (già scaduto nel 1997) per attuare il divieto di caccia nei parchi regionali ed eventualmente riperimetrarliUna proroga che fornisce ulteriore tempo alle Regioni per modificare i confini dei parchi regionali in funzione delle necessità venatorie.
RichiamiL’art. 4 prevede l’aumento delle specie utilizzabili come richiami vivi, l’impiego di un numero illimitato di richiami, l’eliminazione degli anellini identificativi che certificano la legittima provenienza dell’animale.
Attualmente solo poche specie sono ammesse e per ciascuna di esse il numero dei richiami detenibili da 40 diverrebbe esagerato. 
Verrebbe legalizzato (ancora art. 4) l’uso di richiami “d’allevamento” appartenenti a specie non cacciabili, ossia protette: a che pro e per richiamare quali selvatici se non quelli appartenenti alla stessa specie protetta ?
I richiami vivi rappresentano di per sé una aberrazione poco nota. 
Le Province catturano animali selvatici e li regalano ai cacciatori i quali li tengono in piccole gabbiette esposte attorno ai capanni di caccia per attirare uccelli della stessa specie e abbatterli. 
Solo per alcune specie gli uccelli provengono da allevamenti, ma l’utilizzo è lo stesso. I richiami vivi sono indispensabili per la caccia da appostamento e la forte domanda alimenta un vasto mercato illegale di uccelli catturati illegalmente e venduti per cifre anche molto elevate. 
In molte Regioni diversi impianti autorizzati di cattura sono stati recentemente oggetto di denuncia in quanto scoperti a gestire traffici illeciti assai redditizi. 
Tutti gli uccelli da richiamo devono essere identificati mediante un anellino che riporta un numero identificativo. 
L’anello è di plastica per i richiami adulti catturati dalle Province e di metallo, di una misura specifica, per quelli di allevamento cui viene messo quando sono piccoli.
L’anello è l’unico modo, per quanto debole, di distinguere i richiami leciti da quelli illeciti (senza anellino, con anellino di misura diversa da quella prevista o altrimenti falsificato).
La rimozione degli anellini viene giustificata dal fatto che possono essere “fastidiosi” per gli uccelli: osservazione paradossale da chi cattura uccelli selvatici e li chiude per il resto della loro vita in una minuscola gabbietta impedendo, a quelli che sopravvivono, di condurre una vita secondo la propria natura!
In realtà la rimozione degli anellini e dei limiti di numero e di specie spalanca le porte ai bracconieri e al ricco mercato illega e di richiami che essi alimentano.
Per le specie oggi non consentite la necessità di creare uno stock di richiami che attualmente non esiste sarà una formidabile opportunità di fare soldi per uccellatori e bracconieri.
Il certificato di provenienza che dovrebbe sostituire l’anello alla zampa, è facilmente riciclabile per animali di illecita provenienza, non essendo tecnicamente riconducibile ad uno specifico esemplare.
In pratica il certificato attesterà la lecita detenzione di “un tordo sassello” che potrà essere sostituito con un altro, illecitamente catturato, senza che vi sia alcuna possibilità di verifica dell’avvenuta sostituzione e dell’illecita cattura che nasconde.
In pratica è come se il documento che riporta la proprietà di un’auto avesse solo scritto “Fiat Panda”, senza specificare targa, numero di telaio e di motore!
Qualsiasi ladro potrebbe specializzarsi in “Fiat Panda” non correndo mai il rischio di essere scoperto in quanto sempre e comunque iin possesso di un valido documento di possesso!
Sedici anniL’art. 11 contempla l’introduzione dell’attestato di tirocinio che consentirebbe già ai sedicenni accompagnati di esercitare la caccia con un fucile Questa norma pone dei problemi di carattere soprattutto morale: è lecito introdurre dei minorenni al maneggio delle armi e abituarli ad uccidere altri esseri viventi? Non vi è sufficiente violenza in giro?
I drammatici episodi di cronaca – si pensi all’ultima strage effettuata da un adolescente in Germania, costata 16 morti – non sono un monito sufficiente per restringere il più possibile l’utilizzo delle armi piuttosto che espanderlo? 
Raccogliamo volentieri l’osservazione dello stesso Sen. Orsi che “con un fucile in mano è più pericoloso un vecchietto”, definizione che ben descrive una fetta estremamente consistente del mondo venatorio italiano.
Se questo è un problema, la soluzione non è certo abbassare l’età della licenza quanto piuttosto porre ad essa un limite di anzianità, per la sicurezza di tutti.
Trofei e tassidermiaL’art. 5 del testo esclude da ogni autorizzazione il cacciatore che prepara i trofei capi da lui abbattuti per detenzione ed “altro uso personale”Si esclude di fatto la generalità dei cacciatori dall’obbligo di esame per l’impiego di sostanze tossiche, e si pongono implicitamente le basi per creare nuove forme di commercio in nero di trofei, anche eludendo l’obbligo dei registri di carico e scarico che le Regioni hanno previsto per tassidermisti ed imbalsamatori che ricevono animali morti da preparare.
Uso dei segugiL’art. 19 del testo, contraddittoriamente, ammette il mantenimento di alcune norme regionali per l’uso dei segugi nella caccia ai cervidi (alla faccia della sbandierata “caccia di selezione senza cani” agli ungulati diversi dal cinghiale, prevista poche righe prima)Persino il mondo venatorio dei “sele-controllori” quasi unanimemente considera non etica, ad esempio, la caccia che si avvale anche dell’inseguimento del capriolo da parte di un segugio, come avviene in alcune aree del Friuli.
Valichi montaniL’art. 22 consente di cacciare sui valichi montani la fauna stanzialeI valichi montani sono estremamente importanti perché sono utilizzati dagli uccelli migratori per attraversare le catene montuose minimizzando gli sforzi.
Si tratta inoltre di zone dove la caccia di trasforma facilmente in un vero tiro a segno ai danni di piccoli stormi di migratori che faticosamente e a bassa quota cercano di valicare. 
Per questi motivi la caccia sui valichi interessati dalle rotte migratorie è (o dovrebbe essere) oggi del tutto vietata.
La proposta introduce la sola autorizzazione alla caccia alla fauna stanziale, ma è evidente che nelle aree con scarsa vigilanza questa possibilità può essere facilmente sfruttata per abbattere anche i migratori di passaggio
VigilanzaL’art. 28 esclude le guardie dei parchi nazionali e regionali, così come le guardie zoofile, ecologiche e campestri, dall’elenco dei soggetti preposti a compiti di vigilanza venatoria.
Viene tolto inoltre il divieto per gli agenti di polizia giudiziaria di esercitare la caccia ove normalmente esercitano le loro funzioni quando sono al lavoro.
Si tratta di una non irrilevante riduzione sostanziale delle forze in grado di svolgere un’attività’ di controllo sull’esercizio della caccia.
In un paese dove l’abitudine a violare le leggi che limitano i propri personali interessi è diffusa e la vigilanza è cronicamente deficitaria di risorse, non se ne comprende lo scopo.
I numerosissimi e costanti episodi di bracconaggio nel nostro paese dimostrano che più vigilanza, non meno, è assolutamente indispensabile.
E poi perché i guardiaparco non dovrebbero poter applicare nelle aree parco e aree contigue la legge sulla caccia?
Ad oggi inoltre c’è una sensata separazione tra controllori e controllati, evitando che operatori delle forze dell’ordine vadano a caccia nelle aree ove abitualmente svolgono il servizio d’istituto.

Febbraio 2011

8 febbraio 2011 | 11:46 CET