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Caccia in deroga: un glossario per comprendere i termini della questione

Quando si parla di caccia in deroga, si intende l’inclusione di una specie nell’elenco di quelle cacciabili, cioè una “deroga” al suo status di specie protetta.
E’ uno strattagemma usato dalle amministrazioni regionali filovenatorie per consentire di fatto l’abbattimento di migratori protetti dalla Direttiva Uccelli della UE.
La Direttiva Uccelli à stata una delle prime emesse dalla Comunità Europea (nel 1979), a sottolineare anche simbolicamente il valore della coesione delle nazioni europee rappresentata dalle popolazioni ornitiche che vivono e migrano attraverso il continente, al di là dei confini, e che devono essere tutelate comunitariamente.
La Direttiva prevede delle deroghe, appunto, al regime di protezione generale accordato a molte specie di uccelli. Ma devono essere rispettate precise condizioni per la loro attuazione. Per esempio, la cosa deve avvenire solo se richiesto da specifiche esigenze ecologiche, sanitarie, per danni alle coltivazioni, per rischi legati al traffico aereo, e sempre in regime strettamente regolamentato nei tempi, nei modi e nelle quantità di animali uccisi, e controllato dalle autorità preposte, e in assenza di metodi alternativi (che devono essere stati effettivamente sperimentati e dimostrati inefficaci).
L’articolo 9.1.c) della Direttiva specifica inoltre che gli Stati possono “consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità”.
A questo proposito, entra in gioco un altro termine chiave: la “piccola quantità”.
Riportiamo uno stralcio della sentenza della Corte di Giustizia Sez. IV 11 novembre 2010
«Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 79/409/CEE – Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici – Caccia»
Commissione Europea contro Repubblica Italiana, riguardante un ricorso contro la legge in deroga del Veneto:
www.lexambiente.it/caccia-e-animali/100/6763-caccia-e-animali-deroghe-al-regime-di-protezione-degli-uccelli-selvatici-.html
“occorre considerare come «piccola quantità» qualsiasi prelievo inferiore all’1% della mortalità annua totale della popolazione interessata (valore medio) per le specie che non possono essere cacciate e dell’ordine dell’1% per le specie che possono essere oggetto di azioni di caccia, intendendo per «popolazione interessata», in relazione alle specie migratrici, la popolazione delle regioni che forniscono i principali contingenti che frequentano la regione in cui si esercita la deroga durante il periodo della sua applicazione (v., segnatamente, sentenza 15 dicembre 2005, causa C-344/03, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-11033, punto 53).
Se è vero che il criterio delle «piccole quantità» nella forma elaborata dal comitato ORNIS non è giuridicamente vincolante, esso può, eventualmente, in ragione dell’autorità scientifica di cui godono i pareri di tale comitato e dell’omessa produzione di qualsiasi elemento di prova scientifica contraria, essere utilizzato dalla Corte come base di riferimento per valutare se la deroga concessa dallo Stato membro convenuto ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva rispetti la condizione che la cattura degli uccelli di cui trattasi avvenga in piccole quantità (v., in particolare, citata sentenza Commissione/Finlandia, punto 54).
Peraltro, secondo il punto 3.5.42 del documento intitolato «Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva [79/409/CEE]», quale aggiornato dalla Commissione nel 2008 ed invocato dalla medesima nel presente procedimento, punto dedicato alla nozione di «piccole quantità» ricordata al punto 35 della presente sentenza, è possibile ipotizzare un prelievo superiore alla soglia dell’1% – vale a dire fino al 5% della mortalità annua – per le specie abbondanti con uno stato di conservazione soddisfacente, previa approfondita analisi scientifica dell’autorità competente a rilasciare la deroga.”

 

Approfondimenti:

Direttiva 2009/147/CE
Legge Nazionale

1 gennaio 1970 | 01:00 CET

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