(Nota 1) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
(Nota 2) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 7), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:
"Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.
Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore".
(Nota 3) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.
(Nota 4) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
(Nota 5) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.
(Nota 6) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.
(Nota 7) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
(Nota 8) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.
(Nota 9) La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
(Nota 10) La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
(Nota 11) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.
(Nota 12) Comma così modificato dall'articolo 34 della Legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001).
(Nota 13) Articolo inserito dall’articolo 1 della Legge 3 ottobre 2002, n. 221.
***
(1) Articoli così modificati dalla legge 23/12/96,n.649.Si riporta il testo dell'art. 11 bis, comma 2, del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649:
"Art. 11 bis
2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6,della legge 11 febbraio 1992, n. 157."
(2) In esecuzione dell'art. 2 del D.P.C.M. 21/03/97 sono state escluse dall'elenco di cui al comma annotato, le specie cacciabili nello stesso indicate.
(3) Vedi art. 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357: " Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche."
(4) Comma così modificato dall’art. 34 della Legge 1/3/2002 n.39
(5) In esecuzione dell'art. 2 del D.P.C.M. 22/11/93 sono state escluse dall'elenco di cui al comma annotato, le specie cacciabili nello stesso indicate.
(6) Modifica introdotta con D.P.C.M. 7/5/2003.






